Tiscali ottiene dal Consiglio di Stato l’ammissione al Fondo GID
Pubblicato il: 8/2/2025
Gli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata hanno assistito Tiscali Italia S.p.A. L’avvocato Marcello Collevecchio ha rappresentato Invitalia S.p.A.
Il Consiglio di Stato (Sezione Settima) si è pronunciato sull’appello n. 1966/2023 proposto da Tiscali Italia S.p.A. contro Invitalia S.p.A., con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 2090/2023.
Il caso, pubblicato con sentenza n. 6317/2025 il 17 luglio 2025, ruota attorno al diniego opposto da Invitalia a Tiscali per l’accesso al Fondo GID (Fondo per le grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria), ai sensi dell’art. 37 del d.l. 41/2021.
La controversia trae origine dal provvedimento di Invitalia, prot. n. 294125 del 25 novembre 2021, con cui la domanda di Tiscali per accedere al Fondo GID veniva respinta per due motivi: l’assenza del requisito dei flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte alle obbligazioni pianificate e la mancata conferma dell’assenza di una situazione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.
In seguito a un primo accoglimento dell’appello cautelare da parte del Consiglio di Stato, che imponeva un riesame, Invitalia ribadiva il diniego (nota prot. n. 202988 del 30 giugno 2022), limitando tuttavia la motivazione al solo insufficiente presupposto dei flussi di cassa.
Il giudizio amministrativo di primo grado si concludeva con la dichiarazione di improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, respingendo però i motivi aggiunti contro il nuovo diniego. In appello, il Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva n. 11246/2023, accoglieva i primi due motivi sulla violazione della disciplina ministeriale e comunitaria in materia di aiuti di Stato, disponendo una verificazione tecnica sulla effettiva esistenza della temporanea difficoltà finanziaria di Tiscali. Il verificatore originariamente aveva già concluso in favore di Tiscali, salvo ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio in relazione alla coerenza e attendibilità dei dati prodotti. Una relazione integrativa confermava, all’esito di analisi sia finanziarie sia economico-reddituali dei dati e dei flussi di cassa presentati, la sussistenza per Tiscali del requisito richiesto dalla normativa per l’accesso alle agevolazioni: almeno un trimestre tra quelli esaminati mostrava un saldo negativo, confermando così in concreto la temporanea difficoltà finanziaria.
La ricostruzione operata dal verificatore ha avuto carattere approfondito e rigoroso, includendo confronti dettagliati tra i dati forniti nei diversi documenti prodotti da Tiscali e sottoposti a vaglio, e validando sia gli aspetti reddituali sia la sussistenza della difficoltà temporanea richiesta dalla legge.
Sulla base delle risultanze della verificazione, il Consiglio di Stato ha definitivamente accolto l’appello di Tiscali, riformato la pronuncia del TAR e accolto il ricorso originario. Le spese processuali sono state compensate per entrambi i gradi di giudizio stante la novità della questione, mentre le spese di verificazione sono state poste a carico di Invitalia. La decisione comporta il diritto di Tiscali a beneficiare delle agevolazioni del Fondo GID, con effetti diretti tanto sul piano economico quanto su quello gestionale per la società.

