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Veneto Strade vince il ricorso sulla rotonda a Santa Maria di Sala


Pubblicato il: 8/4/2025

Gli avvocati Raffaele Bucci e Marco Antoniol hanno assistito Immobiliare M.C. s.r.l.; l'avvocato Guido Barzazi ha rappresentato Veneto Strade S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6319/2025 sull’appello n. 2779/2025, si è pronunciato sulla controversia tra Immobiliare M.C. s.r.l. e Veneto Strade S.p.A. Oggetto del contenzioso è stato il procedimento espropriativo avviato per la realizzazione di una rotatoria sulla strada regionale n. 515 in corrispondenza di una intersezione a Santa Maria di Sala, con l’espropriazione di circa 45 mq appartenenti alla società ricorrente.

La società Immobiliare M.C. s.r.l., proprietaria di un complesso commerciale coinvolto dall’intervento pubblico, aveva impugnato numerosi atti della procedura espropriativa: approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, accordo di programma, variante urbanistica e imposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Tra le doglianze principali figuravano la presunta violazione delle garanzie partecipative, la mancata valutazione delle osservazioni integrate dalla ricorrente, l’asserita insussistenza dell’interesse pubblico prevalente all’opera e, infine, la lesione del principio di proporzionalità poiché, a loro dire, una rotatoria di minori dimensioni avrebbe evitato la necessità dell’esproprio stesso.

Il TAR Veneto, con sentenza n. 92/2025, aveva già respinto il ricorso evidenziando la legittimità delle scelte amministrative: la dimensione della rotatoria era stata definita in relazione a uno studio dettagliato dei flussi di traffico e calibrata per minimizzare l’impatto sugli immobili privati. Il TAR aveva ritenuto le osservazioni della società ricorrente generiche, confermando la correttezza del procedimento anche rispetto all’esiguo sacrificio imposto (1% della superficie scoperta della proprietà espropriata).

La vicenda si è quindi spostata in appello davanti al Consiglio di Stato, dove la società ha riproposto le proprie censure. Il Consiglio di Stato ha ricostruito in dettaglio il punto nodale della controversia, incentrato sulle dimensioni effettive della rotatoria (47 metri, come stabilito secondo la normativa tecnica e la relazione progettuale, e non 50 metri come sostenuto dalla ricorrente). La decisione di Veneto Strade si basava su ragioni tecniche e di sicurezza stradale, specialmente per permettere la manovra a U anche ai mezzi pesanti, come dimostrato anche da un elaborato specifico prodotto dall’ente.

Elemento determinante per la conferma della decisione amministrativa è stata la documentata non irragionevolezza e coerenza della scelta progettuale. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la società non ha mai fornito la prova tecnica che una rotatoria di 40 metri – alternativa proposta – fosse in concreto in grado di rispondere alle medesime esigenze tecnico-funzionali. Né risultava alcuna illogicità né difetto di istruttoria nelle valutazioni delle amministrazioni coinvolte.

Il Consiglio di Stato, quindi, ha giudicato infondate tutte le doglianze della società privata, affermando che la soluzione progettuale contestata fosse il risultato di un corretto bilanciamento degli interessi e che la compressione della proprietà privata fosse “minima” e necessaria rispetto al pubblico interesse. La sentenza ha respinto definitivamente l’appello di Immobiliare M.C. s.r.l., condannando la stessa al pagamento delle spese processuali in favore di Veneto Strade S.p.A., liquidate in 5.000 euro oltre accessori di legge. La decisione conferma la legittimità dell’operato amministrativo e risolve la controversia, consentendo l’esecuzione dell’intervento secondo il progetto approvato.