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Iliad si vede confermato il silenzio assenso dal Consiglio di Stato nella vicenda dell’impianto di Guagnano


Pubblicato il: 8/4/2025

Gli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca hanno rappresentato Iliad Italia S.p.A. L’avvocato Adriano Tolomeo ha assistito il Comune di Guagnano.

Il contenzioso ha visto protagonisti il Comune di Guagnano e Iliad Italia S.p.A., con oggetto l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile nel Comune di Guagnano.

Il procedimento trae origine dall’istanza presentata da Iliad il 5 maggio 2023 ai sensi degli articoli 44 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003. Il caso è stato iscritto al n. 3039/2024 del registro ricorsi del Consiglio di Stato, quale appello avverso la sentenza n. 128/2024 del TAR Puglia – Lecce.

Iliad, dopo aver attivato la relativa procedura autorizzativa e depositato la documentazione richiesta, si era vista opporre dal Comune una serie di provvedimenti negativi fra cui la sospensione dei lavori, il parere negativo dell’ufficio tecnico e l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, motivati da assunte difformità rispetto alla normativa urbanistica locale, dalla pretesa necessità di parere della Soprintendenza e dall’assenza dell’autorizzazione sismica.

Iliad ha impugnato tali atti davanti al TAR, che le ha dato ragione annullando i provvedimenti comunali.

Il Comune di Guagnano ha quindi impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato.

Il TAR aveva accolto il ricorso di Iliad riconoscendo la formazione del silenzio assenso sull’istanza autorizzativa, in assenza di tempestiva adozione di un provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione comunale. Il Comune, appellando questa decisione, sosteneva che il mancato rispetto di taluni requisiti (tra cui autorizzazione sismica e rispetto dell’altezza massima consentita) impedisse la formazione del silenzio assenso.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6331/2025, ha ricostruito sia la normativa di settore sia il sistema del silenzio assenso, chiarendo che, decorso il termine previsto, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche in presenza di vizi, salva la possibilità per l’amministrazione di intervenire successivamente in autotutela. I giudici hanno distinto la disciplina della formazione del silenzio assenso da quella della necessaria istruttoria da parte dell’amministrazione, confermando che eventuali elementi di difformità incidono sulla legittimità ma non sull’esistenza del titolo silenziosamente formato. Hanno altresì sottolineato come la documentazione depositata da Iliad fosse idonea ad avviare il procedimento e che la successiva attività del Comune (ordini di sospensione, ripristino, rimozione) fosse ormai preclusa se privi di immediato procedimento di autotutela.

Dal punto di vista giuridico, è risultata centrale la lettura evolutiva dell’istituto del silenzio assenso, alla luce dell’art. 44 d.lgs. 259/2003, così come delle disposizioni sulla semplificazione amministrativa, che assegnano rilievo alla certezza dei tempi procedimentali e tutelano l’affidamento del privato. In particolare, la mancata adozione di atti impeditivi entro il termine prescritto dal legislatore ha determinato la formazione del silenzio assenso; eventuali carenze documentali o vizi sostanziali avrebbero potuto (ma non sono stati) essere fatti valere solo con le misure di secondo grado.

La decisione del Consiglio di Stato rigetta quindi l’appello del Comune di Guagnano, confermando l’annullamento dei provvedimenti comunali impugnati da Iliad. Le spese del giudizio sono state compensate, e viene così definitivamente riconosciuto a Iliad il titolo abilitativo per l’installazione dell’impianto.

Dal punto di vista economico e operativo, questa pronuncia consente all’operatore telefonico di portare avanti i lavori, limitando fortemente la possibilità del Comune di intervenire, se non nei casi consentiti dalle regole sull’autotutela amministrativa.