Comune di Napoli ottiene conferma dello stop alla nuova antenna Iliad a Posillipo
Pubblicato il: 8/4/2025
Gli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca hanno assistito Iliad Italia S.p.A.; gli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza hanno rappresentato il Comune di Napoli.
Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) si è pronunciato con la sentenza n. 6334/2025 sul ricorso n. 7095/2024 promosso da Iliad Italia S.p.A. contro il Comune di Napoli, con la partecipazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ARPAC e il Ministero della Cultura. Il procedimento prende origine dalla richiesta di Iliad di installare una stazione radio-base nel quartiere Posillipo, oggetto di vincolo paesaggistico e monumentale. L’appello mirava a ottenere la riforma della sentenza del TAR Campania n. 1893/2024, che aveva respinto il ricorso di Iliad.
La vicenda trae origine dall’istanza depositata da Iliad il 13 gennaio 2020, con cui la società richiedeva l’autorizzazione all’installazione di un impianto di radio-trasmissione su un edificio situato in via Manzoni a Napoli, area sottoposta a vincolo paesaggistico e, dal 2016, anche a vincolo monumentale. Dopo un articolato iter istruttorio, la Soprintendenza, con nota del 15 febbraio 2022, ha espresso in via definitiva diniego all’autorizzazione, ritenendo che l’ulteriore apparecchiatura avrebbe aggravato la situazione di degrado della copertura dell’immobile di pregio, già sede di altre infrastrutture tecnologiche.
Iliad aveva impugnato i provvedimenti negativi avanti al TAR Campania contestando, da un lato, la tardività dell’intervento della Soprintendenza (ritenendo formato il silenzio-assenso) e, dall’altro, la legittimità del diniego, sostenendo che la motivazione fosse immotivata, sproporzionata e discriminatorie verso un operatore nuovo entrante, considerata la presenza di analoghi impianti già autorizzati presso lo stesso sito. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo infondate le censure e Iliad ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato.
Nel giudizio d’appello, Iliad ha ribadito le doglianze già sollevate, contestando soprattutto che la Soprintendenza avesse esaurito i termini procedurali previsti per la formazione del silenzio-assenso e lamentando una valutazione generica e discriminatoria nel diniego rispetto ad altri operatori. Le amministrazioni resistenti hanno sostenuto la legittimità del diniego della Soprintendenza, rilevando la piena discrezionalità tecnica in materia di tutela monumentale, la necessità di bilanciamento con altri valori costituzionali e il carattere non automatico della parità tra operatori rispetto a impianti preesistenti.
Elemento centrale della controversia è l’interpretazione della disciplina sul coordinamento tra vincoli paesaggistici e monumentali, e la possibilità di formazione del silenzio-assenso ex DPR 31/2017 anche quando sull’immobile penda un vincolo ai sensi degli artt. 21 e ss. del Codice dei Beni Culturali. Il Consiglio di Stato ha rilevato che, mentre per il solo vincolo paesaggistico opera la disciplina acceleratoria e il conseguente silenzio-assenso, per il vincolo monumentale si applicano le regole ordinarie che prevedono esclusivamente il silenzio-inadempimento: la Soprintendenza può legittimamente trattare contestualmente le due procedure in un solo provvedimento, senza che ciò incida in senso favorevole all’operatore sul regime autorizzatorio più rigoroso.
Il Consiglio di Stato ha confermato che il diniego della Soprintendenza è legittimo, giustificato da una valutazione discrezionale sugli impatti cumulativi e sul rischio di dequalificazione della copertura, con congrua motivazione circa l’incompatibilità del nuovo impianto con le caratteristiche architettoniche tutelate. È stata ritenuta infondata anche la censura di disparità di trattamento e di discriminazione verso il nuovo operatore, rilevando che il precedente impianto fosse stato autorizzato prima dell’introduzione del vincolo monumentale.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Iliad e ha disposto la compensazione delle spese di lite, confermando il diniego di autorizzazione alla nuova stazione radio base. La pronuncia consolida l’orientamento per cui la tutela del patrimonio culturale può legittimamente prevalere, in assenza di motivi imprescindibili di pubblica utilità, sulle esigenze di espansione delle reti di telecomunicazione in presenza di vincoli architettonici.

