Easy Mobil ottiene subentro nell'appalto per il trasporto di studenti disabili a Bolzano
Pubblicato il: 8/5/2025
Gli avvocati Christoph Trebo e Alex Telser hanno assistito Easy Mobil S.r.l. Gli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Lukas Plancker e Cristina Bernardi hanno rappresentato la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Agenzia per i Contratti Pubblici - ACP. L'avvocato Marcello Clarich ha rappresentato Alpin Bus Service S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6337/2025 depositata il 18 luglio 2025 (ricorso n. 9083/2024), si è pronunciato sul contenzioso riguardante l’aggiudicazione dell’appalto quadriennale per il servizio di trasporto scolastico di bambini e ragazzi con disabilità nella Provincia Autonoma di Bolzano.
L’appalto era stato aggiudicato ad Alpin Bus Service S.r.l., classificatasi prima davanti a Easy Mobil S.r.l., ricorrente in appello. Il caso nasce dalla procedura avviata dall’Agenzia per i Contratti Pubblici (ACP) per conto della Provincia, finalizzata all’affidamento del servizio di trasporto dedicato agli alunni con disabilità. Easy Mobil s.r.l., giunta seconda, ha impugnato sia l’aggiudicazione sia il successivo rigetto dell’istanza di autotutela, sostenendo che l’offerta di Alpin Bus recasse modifiche tecnico-sostanziali (specie sul modello di veicolo offerto), in violazione dei requisiti minimi previsti dalla lex specialis, e chiedendo sia l’annullamento degli atti, sia il subentro oppure, in subordine, il risarcimento.
In primo grado, il TRGA di Bolzano aveva rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello per motivi aggiunti, ritenendo che le differenze denunciate non incidessero su elementi oggetto di valutazione della gara e che la verifica dei requisiti tecnici potesse essere demandata alla successiva fase esecutiva.
Easy Mobil ha quindi appellato la decisione, contestando principalmente la mancata esclusione di Alpin Bus per aver indicato un veicolo diverso da quello presentato in offerta tecnica non rispondente ai requisiti minimi.
Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo di appello, sottolineando che le disposizioni della lex specialis imponevano l’individuazione e l’accettazione dei requisiti tecnici minimi dei veicoli già in sede di gara. La modifica, nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, del modello di veicolo (da FORD E-TRANSIT a MAXUS EDELIVER3) e la mancata conformità di quest’ultimo sia sotto il profilo del comfort, sia della mobilità interna per accompagnatori e passeggeri disabili, sono state ritenute violative degli obblighi di gara e del principio di immodificabilità dell’offerta tecnica. La ricostruzione tecnico-fattuale è stata supportata dalle relazioni dei verificatori nominati dal Collegio. Determinante ai fini della decisione è stato il riconoscimento che il veicolo MAXUS EDELIVER3, scelto dall’aggiudicataria in luogo di quello indicato nell’offerta tecnica, non rispettava le prescrizioni essenziali del capitolato (art. 5, lett. j), specie quanto a comfort e accessibilità, fondamentali per la platea di utenti destinatari del servizio. Ne è conseguita, come effetto giuridico, l’illegittimità sia della modifica dell’offerta in gara, sia dell’utilizzo di un mezzo non conforme ai requisiti minimi.
Il Consiglio di Stato ha dunque annullato gli atti di aggiudicazione, dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato con Alpin Bus a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, disposto il subentro di Easy Mobil S.r.l. nell’affidamento – salva verifica dei requisiti di legge – e condannato la Provincia e ACP, in solido, al pagamento di 70.000 euro a Easy Mobil quale risarcimento per equivalente per il periodo di servizio non svolto. Le spese di lite di doppio grado sono state poste a carico di Provincia, ACP e Alpin Bus, in solido tra loro.

