GSE prevale sulla rimodulazione della tariffa fissa per impianti fotovoltaici
Pubblicato il: 8/4/2025
L’avvocato Germana Cassar ha assistito S.I.G.I.T. – Società Italiana Gomma Industriale Torino s.p.a. Gli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a.
Con sentenza n. 6362 del 18 luglio 2025 (RG 8408/2024), la Sezione Seconda del Consiglio di Stato ha deciso l’appello proposto da S.I.G.I.T. – Società Italiana Gomma Industriale Torino s.p.a. contro Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., avente ad oggetto l’adeguamento dell’algoritmo di calcolo della tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) per impianti fotovoltaici di piccola taglia. Il giudizio trae origine dalla richiesta di S.I.G.I.T. di riformare la sentenza n. 15027/2024 del TAR Lazio.
La vicenda riguarda l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare della società appellante, sito a Chivasso (TO) e ammesso nel 2012 al regime incentivante di TFO nell’ambito del cosiddetto “Quinto Conto Energia”. A seguito della rimodulazione prevista dal d.l. 91/2014 (“spalma-incentivi”), la società ha potuto beneficiare per anni della tariffa calcolata secondo un algoritmo che non prevedeva un limite massimo per il prezzo zonale medio (PZm). Tuttavia, nel 2022, a causa dell’anomalo incremento dei prezzi energetici, il GSE ha rilevato che l’assenza di un tetto al PZm aveva portato a riconoscere importi superiori a quelli previsti e ha quindi avviato il procedimento di adeguamento dell’algoritmo, quantificando un debito per S.I.G.I.T. di oltre 42 mila euro per il 2021-2022.
S.I.G.I.T. ha impugnato il provvedimento in primo grado dinanzi al TAR Lazio, lamentando che l’intervento del GSE avrebbe modificato in modo sostanziale la tariffa incentivante e le modalità di calcolo, con effetti retroattivi e lesione dell’affidamento. Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando come la tariffa fosse e rimanesse fissa e onnicomprensiva e come l’intervento dell’ente rappresentasse una rettifica tecnica dovuta, non una modifica retroattiva del quadro regolatorio.
Nel giudizio d’appello, il Consiglio di Stato ha ripreso i principi già espressi da precedenti sentenze sulla medesima materia, ribadendo che la TFO rappresenta un corrispettivo unico, fisso e onnicomprensivo per gli impianti fino a 1 MW, ed è articolata in una componente incentivante e una non incentivante solo ai fini interni del calcolo; il prezzo zonale incide infatti sulla ripartizione delle due componenti, ma il corrispettivo complessivo resta quello della TFO. L’adeguamento dell’algoritmo da parte del GSE – consistente nell’introduzione di un tetto al PZm in modo che la remunerazione mai superi la tariffa contrattualmente fissata – è stato giudicato coerente con la ratio della normativa: evitare fenomeni di sovra-incentivazione e garantire l’equilibrio tra la promozione delle rinnovabili e la sostenibilità per gli utenti finali dell’energia.
Tra gli elementi giuridici decisivi sottolineati dal Consiglio di Stato figurano la natura e la funzione della TFO, la finalità del d.l. 91/2014 (che interviene solo sulla componente incentivante e non sulla struttura della tariffa), nonché il riconoscimento che l’intervento correttivo dell’algoritmo costituisce una rettifica tecnica e non un provvedimento di autotutela. Si è inoltre esclusa qualsiasi violazione del legittimo affidamento e qualsiasi discriminazione rispetto agli impianti di taglia superiore a 1 MW.
Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello di S.I.G.I.T., confermando la correttezza dell’operato del GSE nella ridefinizione dell’algoritmo e nella quantificazione dei conguagli economici. Le spese del presente grado sono state integralmente compensate tra le parti. La pronuncia ribadisce la stabilità del quadro regolatorio a tutela sia degli operatori che degli interessi collettivi, chiarendo che la protezione dagli andamenti di mercato attraverso la TFO comporta anche il rispetto dei relativi limiti economici previsti dal sistema incentivante.

