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SI.ECO S.p.A. si conferma aggiudicataria del servizio rifiuti a Caserta


Pubblicato il: 8/5/2025

L’avvocato Renato Labriola ha rappresentato Isola Verde Ecologia S.r.l.; l’avvocato Giuseppe Ceceri ha assistito il Comune di Caserta; l’avvocato Vito Aurelio Pappalepore ha rappresentato SI.ECO S.p.a.; l’avvocato Domenico Greco ha rappresentato Igiene Urbana Evolution S.r.l.

Con la sentenza n. 6364/2025, pubblicata il 18 luglio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sul ricorso (n. 236/2025 R.G.) promosso dalla società Isola Verde Ecologia S.r.l., in qualità di secondo classificato nella procedura aperta bandita dal Comune di Caserta per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. L’appalto, della durata annuale e aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, era stato assegnato a SI.ECO S.p.A., a seguito del recesso di Igiene Urbana Evolution S.r.l. dal raggruppamento temporaneo originario.

La vicenda trae origine dalla determinazione comunale del giugno 2023 che aveva dato avvio alla gara. Nel corso della procedura, la commissione aveva proposto l’aggiudicazione al raggruppamento tra Igiene Urbana Evolution S.r.l. e SI.ECO S.p.A., con Isola Verde Ecologia S.r.l. posizionata al secondo posto. Dopo il recesso dell’Igiene Urbana Evolution S.r.l., l’appalto veniva formalmente assegnato a SI.ECO S.p.A., nonostante varie osservazioni in autotutela avanzate dalla società ricorrente, la quale lamentava, tra l’altro, una presunta continuità aziendale tra la cessionaria Igiene Urbana Evolution e la preesistente Igiene Urbana S.r.l. sottoposta a liquidazione giudiziale. Isola Verde Ecologia S.r.l. sosteneva l’illegittimità dell’aggiudicazione sulla base di questi presunti elementi di continuità e della normativa in materia di esclusione da gare pubbliche.

Il TAR Campania, con sentenza n. 109/2025, aveva già respinto il ricorso di Isola Verde Ecologia S.r.l., ritenendo che la fattispecie coinvolgesse un’effettiva cessione di ramo d’azienda (e non un affitto), circostanza che determina una separazione definitiva tra cedente e cessionario. Inoltre, il TAR aveva evidenziato l’inapplicabilità della giurisprudenza invocata dalla ricorrente, limitando le cause di esclusione a quelle tassativamente previste dal d.lgs. n. 36/2023.

In appello, la società ricorrente ha riproposto gran parte delle censure, insistendo sulla presunta continuità aziendale e sulla mancata esclusione del raggruppamento; SI.ECO S.p.A. ha invece presentato appello incidentale prospettando carenze nei requisiti della ricorrente. Si sono costituiti in giudizio anche il Comune di Caserta e Igiene Urbana Evolution S.r.l., entrambe contestando la fondatezza dell’appello principale, oltre ad eccepire varie inammissibilità.

Il Consiglio di Stato ha articolato la decisione attorno a due pilastri: la natura definitiva del trasferimento aziendale (che rende inapplicabili gli effetti della liquidazione giudiziale sulla cessionaria) e la possibilità di recesso dal raggruppamento, laddove la società rimasta (SI.ECO S.p.A.) possieda integralmente e autonomamente tutti i requisiti per l’esecuzione dell’appalto. Il Collegio ha inoltre riaffermato il principio di tassatività delle cause di esclusione, escludendo quindi rilievo a situazioni non previste espressamente dal codice dei contratti pubblici.

Il ricorso principale di Isola Verde Ecologia S.r.l. è stato quindi integralmente respinto, così come dichiarato improcedibile l’appello incidentale di SI.ECO S.p.A. in ragione della soccombenza dell’appellante principale. Isola Verde Ecologia S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 12.000 euro, da suddividersi tra le parti vittoriose (Comune di Caserta, SI.ECO S.p.A. e Igiene Urbana Evolution S.r.l.). La sentenza conferma, di fatto, la piena legittimità dell’aggiudicazione a favore di SI.ECO S.p.A. e stabilisce un principio netto sulla distinzione tra cessione e affitto di azienda nei rapporti con le procedure di evidenza pubblica.