GSE vede confermata la legittimità sull’algoritmo TFO rimodulato
Pubblicato il: 8/2/2025
Fabio Ciulli, Giovanni Dore, Alessio Vinci e Matteo Liberati hanno rappresentato Begonia s.r.l.; Andrea Segato e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6366/2025 nel ricorso n. 2978/2024, ha esaminato il contenzioso che vede contrapposte Begonia s.r.l., titolare di un impianto fotovoltaico, e Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. Oggetto della controversia è la modifica dell’algoritmo di calcolo della Tariffa Fissa Onnicomprensiva (TFO) prevista dal decreto ministeriale 5 luglio 2012 e rimodulata ai sensi dell’articolo 26 del d.l. 91/2014. La società ricorrente impugnava i provvedimenti adottati dal GSE per l’adeguamento dell’algoritmo, che avevano inciso sul calcolo dei conguagli tariffari relativi agli anni 2021 e 2022.
La vicenda viene da lontano: Begonia s.r.l., titolare di un impianto solare di quasi 1 MW a Arborea (OR), era stata ammessa al regime incentivante della TFO tramite convenzione stipulata con il GSE. In seguito alla rimodulazione introdotta dal cosiddetto "spalma-incentivi" il calcolo della tariffa fu adeguato, ma nel 2022 il GSE riscontrò una discrepanza nell’algoritmo che consentiva, in caso di prezzi dell’energia particolarmente elevati, il riconoscimento di importi superiori alla tariffa fissata dalla normativa. Di conseguenza, il GSE avviava il procedimento di correzione dell’algoritmo e ricalcolava gli importi dovuti, determinando a carico di Begonia s.r.l. un conguaglio negativo pari a oltre 104.000 euro per il biennio interessato.
Begonia s.r.l. aveva impugnato senza successo davanti al TAR Lazio la decisione del GSE. Il primo grado, con sentenza n. 2450/2024, aveva ritenuto legittima la correzione tecnica operata dal Gestore, finalizzata a riallineare la formula di calcolo alle disposizioni normative e convenzionali, escludendo la sussistenza di un affidamento meritevole di tutela o la violazione del principio di buona fede da parte del produttore.
La partita è giunta quindi al Consiglio di Stato, dove l’appellante ha articolato molteplici motivi incentrati su una presunta violazione della disciplina di settore, sulle regole degli atti amministrativi e sull’invocazione di principi civilistici quali il legittimo affidamento e la buona fede. Sono stati approfonditamente esaminati il funzionamento della TFO, il meccanismo di calcolo originario, l’impatto della rimodulazione dettata dallo "spalma-incentivi" e la necessità di introdurre un limite alla valorizzazione del prezzo zonale per rispettare la ratio e la lettera delle normative, garantendo che la TFO resti un corrispettivo fisso e omnicomprensivo stabilito a monte.
Elemento giuridico dirimente della controversia è stato il riconoscimento da parte del Consiglio di Stato della natura stessa della TFO: tariffa fissa, che non può superare il limite prefissato dalle convenzioni e dalla normativa. L’introduzione di un “tetto” al valore riconoscibile per il prezzo zonale non costituisce una modifica in senso proprio della tariffa, ma una mera rettifica tecnica e vincolata per evitare effetti distorsivi che, grazie all’anomala impennata dei prezzi di mercato nel 2021-2022, avevano portato ad erogazioni eccedenti l’importo spettante.
Il Consiglio di Stato ha integralmente respinto l’appello di Begonia s.r.l., confermando la posizione del GSE e il corretto riallineamento dell’algoritmo secondo il vincolo della tariffa prefissata: un’esigenza non solo normativa e pattizia, ma anche correlata alla sostenibilità complessiva del sistema di incentivi. Le spese sono state compensate in ragione della complessità delle questioni trattate. L’effetto pratico della pronuncia consiste nel consolidare a carico della società produttrice di energia l’obbligo di restituzione dei conguagli indebitamente percepiti, rafforzando il principio di stabilità e predeterminazione delle tariffe nel settore fotovoltaico incentivato.

