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GSE legittimata la rimodulazione degli incentivi fotovoltaici


Pubblicato il: 8/6/2025

Gli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici (GSE) s.p.a.; gli avvocati Eugenio Tranchino, Tiziana Manenti e Giannalberto Mazzei hanno rappresentato S.G. Ambient s.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sull'appello n. 8550/2024 promosso da S.G. Ambient s.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., avente a oggetto gli incentivi per quattro impianti fotovoltaici siti a Splimbergo (PN) già ammessi al "Quarto Conto Energia" (D.M. 5 maggio 2011). La decisione, pubblicata in data 18 luglio 2025, riguarda la legittimità della sospensione e rimodulazione degli incentivi applicata dal GSE a seguito della revisione dell'algoritmo di calcolo, dopo l'incremento del prezzo dell'energia nel 2021-2022 e la scoperta di un errore nel meccanismo di erogazione degli acconti.

Il contenzioso trae origine dalla comunicazione del GSE del 28 ottobre 2022 che sospendeva gli importi mensili, motivando tale decisione con la necessità di introdurre un tetto massimo al valore della tariffa fissa onnicomprensiva (TFO), per evitare che, a causa degli alti prezzi di mercato, la somma erogata superasse i limiti fissati dalla normativa e dalle convenzioni originarie. S.G. Ambient aveva contestato la modifica al TAR Lazio, sostenendo che tale intervento violasse le regole convenzionali, la normativa di settore e i principi di legittimo affidamento, chiedendo il riconoscimento della precedente modalità di calcolo senza tetto massimo.

Nel primo grado di giudizio, il TAR Lazio (sentenza n. 16001/2024) aveva respinto sia il ricorso originario, sia i motivi aggiunti con cui S.G. Ambient aveva impugnato i successivi provvedimenti del GSE (note del 27 gennaio e 6 marzo 2023), ritenuti dalla società come atti di riesame non legittimamente adottati. Contro questa pronuncia S.G. Ambient proponeva appello, lamentando errori qualificatori rispetto ai poteri esercitati dal GSE e sostenendo che la modifica dell’algoritmo fosse stata operata in difetto dei presupposti previsti dalla legge per gli atti di autotutela amministrativa, oltre che in contrasto con la cornice regolatoria di settore.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le doglianze della società appellante. Fondamentale per la decisione è stata la ricostruzione del quadro normativo relativo alla TFO, che rappresenta una tariffa predefinita e onnicomprensiva, composta da una quota per la vendita dell’energia e da una per l’incentivazione. Con l’entrata in vigore dello "Spalma Incentivi" (D.L. n. 91/2014), la rimodulazione doveva riguardare solo la componente incentivante, preservando il limite massimo della TFO individuato dalle tabelle ministeriali. Il Collegio ha chiarito che la correzione dell’algoritmo operata dal GSE costituisce una doverosa operazione matematica vincolata, volta ad evitare erogazioni superiori a quanto previsto dalle norme, e non un provvedimento di autotutela. È stato altresì evidenziato come il GSE abbia rispettato sia il termine regolamentare per i conguagli sia il necessario bilanciamento tra interesse pubblico al corretto utilizzo di risorse e interesse privato del produttore.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di S.G. Ambient s.r.l., confermando la legittimità dell’operato del GSE e della rimodulazione delle tariffe incentivanti secondo il nuovo algoritmo. La decisione comporta che S.G. Ambient non ha diritto a ricevere gli incentivi secondo la modalità di calcolo originaria e deve conformarsi alle determinazioni attuate dal GSE; le spese di lite sono state compensate tra le parti, considerando la particolarità della controversia.