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GSE si vede confermata la legittimità dell’algoritmo per la tariffa onnicomprensiva


Pubblicato il: 8/4/2025

Domenico Tomassetti, Michele Guzzo e Fabrizio Fanti hanno assistito San Marcello società agricola a responsabilità limitata. Andrea Segato e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.

Con sentenza del 18 luglio 2025, il Consiglio di Stato (Sezione Seconda) ha respinto l’appello presentato da San Marcello società agricola a r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. La controversia, identificata dal numero di registro generale 7969 del 2024, riguarda la legittimità dell’algoritmo adottato dal GSE per il calcolo della tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) in seguito alle modifiche introdotte dalla normativa cosiddetta “Spalma-Incentivi”.

La vicenda trae origine dal provvedimento con cui il GSE, il 27 febbraio 2023, aveva comunicato a San Marcello Srl la conclusione del procedimento di adeguamento dell’algoritmo applicativo della TFO e la conseguente richiesta di restituzione di somme percepite nel 2021 e 2022, pari a 143.301,66 euro. San Marcello aveva contestato tale comunicazione, sostenendo che il GSE avesse modificato illegittimamente e in modo retroattivo il metodo di calcolo dell’incentivo, invocando, tra altro, il principio del legittimo affidamento e il divieto di irretroattività dell’azione amministrativa.

Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso di primo grado con la sentenza n. 16002/2024, ritenendo infondate tutte le censure sollevate dalla società agricola. San Marcello aveva dunque appellato la decisione ritenendo non corretta la statuizione di prime cure, insistendo sugli errori interpretativi in punto di normativa di riferimento (decreto legge 91/2014, D.M. 5 luglio 2012), nonché sull’asserita disparità di trattamento rispetto a impianti di maggiore potenza esclusi dalla rimodulazione tariffaria.

Il Consiglio di Stato ha puntualmente esaminato tutti i rilievi della società appellante. La Sezione ha ribadito che l’intervento del GSE si è limitato all’adeguamento obbligatorio dell’algoritmo, reso necessario dalla “fiammata” anomala e imprevedibile del prezzo dell’energia nel 2021-2022, per evitare l’indebito riconoscimento di una TFO superiore a quella spettante per legge. Il Collegio ha sottolineato che l’adeguamento corrisponde a un’operazione matematica vincolata, non rientrante nell’ambito dell’autotutela decisoria. Né viene riconosciuto un affidamento della parte privata a percepire somme eccedenti quanto normativamente previsto: il sistema è strutturato per proteggere gli operatori dalle oscillazioni di mercato, ma non per garantire introiti superiori alla soglia fissata dagli atti normativi.

Dal punto di vista giuridico, la decisione valorizza la ratio della normativa “Spalma-Incentivi” e la natura di “operazione necessaria” del ricalcolo attuato dal GSE, in obbedienza a leggi di rango primario e secondario. In particolare, la sentenza evidenzia che l’implementazione dell’algoritmo e il conseguente recupero delle somme non spettanti hanno rispettato sia i termini previsti dalle disposizioni legislative sia i criteri di bilanciamento tra interesse pubblico e privato. Non sussistono, secondo la Sezione, disparità di trattamento tra operatori, né violazioni del principio di legittimo affidamento.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello di San Marcello società agricola a r.l., confermando integralmente la decisione del TAR. In conseguenza della sentenza, vengono mantenute le pretese restitutorie del GSE e viene ribadita la legittimità della rimodulazione dell’algoritmo di calcolo della TFO. Il Collegio, in ragione della particolarità della controversia, ha disposto la compensazione delle spese di lite.