GSE ottiene conferma sulla classificazione degli incentivi idroelettrici
Pubblicato il: 8/5/2025
Gli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A.; gli avvocati Angelo Crisafulli, Giorgia Romitelli e Anna Mazzoncini hanno rappresentato Enel Produzione S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con sentenza n. 6370/2025, si è pronunciato sul contenzioso amministrativo iscritto al n. 8798/2023 RG avente ad oggetto il provvedimento emesso il 6 ottobre 2015 dal Gestore Servizi Energetici (GSE) relativo alla richiesta di accesso agli incentivi per un impianto idroelettrico sito in "Isola Santa" (Comune di Careggine, Lucca) presentata da Enel Produzione S.p.A.
La società ricorrente aveva impugnato la classificazione dell’impianto come "a bacino/serbatoio" e non come "ad acqua fluente", con conseguente riconoscimento di un regime incentivante meno favorevole.
La vicenda traeva origine dalla domanda inoltrata da Enel Produzione S.p.A. il 27 gennaio 2015, finalizzata a ottenere l’accesso ai meccanismi incentivanti previsti dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 per impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Il GSE accoglieva solo parzialmente la richiesta, attribuendo all’impianto la qualificazione di "bacino/serbatoio" sulla base della documentazione presentata, rilevando che esso utilizzava la risorsa idrica rilasciata a valle della diga di Isola Santa per il deflusso minimo vitale. Enel Produzione S.p.A. aveva replicato contestando la qualificazione e affermando si trattasse invece di un impianto ad acqua fluente.
La questione era stata sottoposta al TAR Lazio, che con sentenza n. 12984/2023 aveva respinto il ricorso, confermando la tesi del GSE. Enel Produzione S.p.A. aveva quindi proposto appello, sostenendo l’erroneità della qualificazione attribuita dal GSE anche alla luce della disciplina contenuta nei successivi decreti ministeriali e delle definizioni tecniche UNIPEDE, e rilevando profili di vizio motivazionale e procedurale.
Il Consiglio di Stato, preso atto della natura dell’impianto—che sfrutta acqua rilasciata come deflusso minimo vitale da una diga a bacino—ha confermato il quadro normativo di riferimento, valorizzando la disciplina previgente ratione temporis (D.M. 6 luglio 2012 e norme UNIPEDE). Il Collegio si è soffermato sul criterio della programmabilità come elemento chiave: mentre gli impianti ad acqua fluente utilizzano la portata del corso d’acqua di volta in volta presente, gli impianti a bacino/serbatoio, programmabili, si avvalgono della capacità di accumulo dell’invaso, consentendo così una produzione energetica pianificabile. Inoltre, ha rilevato che per la classificazione giuridica dell’impianto a valle occorre mutuare la natura dell’impianto a monte, secondo il punto 2.3.6.2 delle norme UNIPEDE.
Sulla base di tali elementi e applicando il principio di stretta interpretazione degli atti attributivi di incentivi, la Sezione ha escluso la riconducibilità dell’impianto de quo tra quelli “ad acqua fluente”. La pronuncia ha dunque rigettato integralmente l’appello di Enel Produzione S.p.A., confermando la correttezza dell’operato di GSE e la sentenza di primo grado. Sul piano economico, la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali quantificate in 4.000 euro oltre accessori, mentre sul piano giuridico il provvedimento statuisce in via definitiva sull’esclusione dal più favorevole regime tariffario riservato agli impianti ad acqua fluente.

