Sconto per Telecom Italia sulla sanzione AGCom sulla fatturazione mensile
Pubblicato il: 8/6/2025
Gli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Carlo Edoardo Cazzato hanno assistito Telecom Italia S.p.A. nel giudizio avanti al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6385/2025 (RG n. 01693/2024), ha deciso sul ricorso proposto da Telecom Italia S.p.A. contro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom).
Il contenzioso riguardava la delibera AGCom n. 193/19/CONS, con cui era stata irrogata a Telecom Italia una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.200.000 euro per asserite violazioni sugli obblighi informativi e sul diritto di recesso a seguito del ritorno alla fatturazione mensile.
La controversia trae origine dalla cosiddetta "manovra di rollback" imposta dalla normativa e dalle delibere di AGCom, che ha obbligato gli operatori di telefonia a ritornare alla fatturazione mensile in luogo di quella a 28 giorni. In tale contesto, TIM aveva modificato la periodicità di fatturazione riducendo i canoni da 13 a 12 annuali, con un conseguente aumento dell’importo di ciascun canone. AGCom ha ritenuto che Telecom Italia non avesse rispettato gli obblighi informativi, risultando carente la chiarezza sulle nuove condizioni, sui prezzi e sulle modalità di esercizio del diritto di recesso. La successiva irrogazione della sanzione da parte dell’Autorità è stata quindi contestata dall’operatore telefonico.
Dinanzi al Tar Lazio, la società aveva impugnato sia la diffida (delibera AGCom n. 37/18/CONS) sia la sanzione, ma il ricorso era stato respinto con sentenza n. 17816/2023.
Da qui era scaturito l’appello al Consiglio di Stato, dove TIM ha lamentato, tra vari motivi, irragionevolezza e carenza di motivazione nella decisione, nonché la non chiara individuazione degli obblighi informativi imposti dalla normativa e dalla delibera AGCom.
Il Consiglio di Stato ha ripercorso la vicenda statale, respingendo le censure di incostituzionalità delle norme e ribadendo la competenza dell’AGCom nell’imporre obblighi informativi e sanzioni in materia. Ha però ritenuto che alcuni profili oggetto della diffida fossero stati, di fatto, ottemperati da Telecom Italia, riconoscendo che l’utilizzo delle espressioni "senza costi" e "senza penali" non aveva determinato incertezza per i clienti sul diritto di recesso. Inoltre, è stato ritenuto legittimo che, ove i prodotti (come modem o decoder) siano stati venduti e non noleggiati, il pagamento delle residue rate resti a carico del cliente. Elemento centrale della valutazione del Consiglio di Stato è stato il grado della violazione contestata: pur riconoscendo una carenza informativa nella comunicazione delle nuove condizioni contrattuali e delle modalità di recesso, il Collegio ha considerato la vicenda di gravità inferiore rispetto a quella valutata dall’Autorità. Ha pertanto ritenuto corretto ridurre di metà l’importo della sanzione, portandolo a 600.000 euro.
In definitiva, il Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello di Telecom Italia, annullando in parte qua la delibera n. 193/19/CONS e rideterminando la sanzione amministrativa. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, riflettendo la parziale soccombenza.
Questa pronuncia sancisce un importante principio in materia di proporzionalità delle sanzioni amministrative e ribadisce i confini degli obblighi informativi a carico degli operatori di telefonia, con effetti economici diretti e significativi per TIM.

