Gest.Por.Tur. S.r.l. prevale sulla questione delle tariffe rifiuti portuali a Calasetta
Pubblicato il: 8/5/2025
L'avvocato Marco Machetta ha assistito Gest.Por.Tur. S.r.l. L'avvocato Matilde Mura ha rappresentato Cosir S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6415/2025 (RG 8611/2023), si è pronunciato su un contenzioso tra Gest.Por.Tur. S.r.l., affidataria della concessione per la gestione del porto turistico di Calasetta, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché nei confronti della società Cosir S.r.l., aggiudicataria del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti nei porti di Sant’Antioco e Calasetta. Gest.Por.Tur. S.r.l. aveva proposto appello avverso la sentenza n. 558/2023 del TAR Sardegna, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza ministeriale n. 10/2019, attraverso la quale erano state fissate le nuove tariffe del servizio rifiuti in ambito portuale.
La vicenda trae origine dall’approvazione di nuove tariffe per la raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti interessati, adottate a seguito di una procedura di gara pubblica conclusasi con l’individuazione di Cosir S.r.l. quale aggiudicataria del servizio. Gest.Por.Tur. S.r.l., concessionaria del porto turistico di Calasetta, contestava, tra l’altro, l’entità delle tariffe, sostenendo che avrebbe dovuto corrispondere importi largamente superiori rispetto al passato e che la determinazione delle stesse fosse viziata da carenze istruttorie e procedimentali.
Il giudizio di primo grado innanzi al TAR Sardegna si era concluso con il rigetto di tutte le doglianze sollevate dalla società ricorrente, senza accoglimento delle questioni preliminari.
Dinanzi al Consiglio di Stato, Gest.Por.Tur. S.r.l. ha riformulato più motivi di gravame, tra cui il mancato aggiornamento del piano di raccolta dei rifiuti, la non corretta determinazione delle tariffe da parte dell’autorità competente e l’insufficienza dell’istruttoria, oltre a profili relativi alla disparità di trattamento e all’eccesso di potere. Cosir S.r.l. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno eccepito la tardività del ricorso, contestando la tempestività dell’impugnativa rispetto alla pubblicazione del provvedimento.
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’eccezione di tardività, ritenendo non provato il momento della pubblicazione dell’ordinanza sul sito istituzionale. Nel merito, l’organo giurisdizionale ha accolto il secondo e il quarto motivo d’appello, ritenendo che l’amministrazione pubblica abbia omesso di esercitare effettivamente il potere di determinazione delle tariffe come stabilito dall’art. 8 del d.lgs. n. 182/2003, limitandosi invece a recepire le tariffe proposte dal gestore privato. Il Collegio ha rilevato anche il vizio di istruttoria, evidenziando che la normativa impone un’attività amministrativa puntuale e autonoma nell’elaborazione delle tariffe, fondata su una completa analisi degli elementi fattuali.
A seguito dell’accoglimento dei motivi principali, il Consiglio di Stato ha ritenuto assorbite le ulteriori censure, annullando il provvedimento impugnato. La decisione determina la necessità per l’amministrazione di esercitare ex novo il potere di determinazione tariffaria secondo le regole di legge, comportando una regressione procedimentale e lo stop all’efficacia delle tariffe già approvate. Le spese del grado di giudizio sono state compensate per la complessità della materia e l’assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato.

