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Comune di Nocera Inferiore vede confermata la legittimità del diniego edilizio


Pubblicato il: 8/6/2025

Gli avvocati Angelo Clarizia e Marcello Fortunato hanno assistito Felco Ambiente s.r.l. L’avvocato Sabato Criscuolo ha rappresentato il Comune di Nocera Inferiore.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 6418/2025 (RG n. 6939/2024) ha deciso sul ricorso proposto da Felco Ambiente s.r.l. contro il Comune di Nocera Inferiore, per la riforma della decisione del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno (n. 438/2024). La controversia riguardava il diniego opposto dal Comune alla richiesta della società per il rilascio di un permesso di costruire relativo a un intervento di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale, ai sensi dell’art. 4, comma 13, della legge regionale Campania n. 13/2022.

La vicenda trae origine da una domanda della Felco Ambiente, che intendeva riconvertire un edificio commerciale dismesso sito a Nocera Inferiore, intervenendo con un progetto di demo-ricostruzione e mutamento di destinazione d’uso. Il Comune ha negato il permesso per tre motivi autonomi: a) la norma regionale consentirebbe il cambio d’uso solo in caso di delocalizzazione verso destinazioni compatibili o complementari; b) l’intervento prevedeva modifiche di sagoma e altezza senza essere supportato da incentivi volumetrici; c) il nuovo fabbricato avrebbe violato le distanze minime previste dalla normativa.

Il TAR aveva respinto il ricorso della società, accogliendo solo la prima motivazione (relativa alle limitazioni sul cambio di destinazione d’uso nei casi senza delocalizzazione) e ritenendo infondate le altre due. A seguito di tale decisione, Felco Ambiente ha proposto appello principale e il Comune appello incidentale condizionato.

In sede di appello, il Consiglio di Stato ha ricostruito la disciplina urbanistica regionale e statale sulla rigenerazione urbana e il cambio di destinazione d’uso, confermando la centralità del requisito di compatibilità o complementarità tra la nuova destinazione e quella originaria. Il Collegio ha escluso che la disciplina regionale abbia introdotto una liberalizzazione incondizionata del cambio di destinazione d’uso per interventi di sostituzione edilizia nello stesso lotto. Precisando che il principio della compatibilità/complementarietà delle destinazioni d’uso va inteso in senso restrittivo, il giudice ha respinto ogni interpretazione estensiva della norma favorevole al ricorrente.

Elementi determinanti ai fini della decisione sono stati la lettura congiunta della l.r. Campania n. 13/2022 e dell’art. 5, comma 9, del d.l. 70/2011, e il rilievo che il progetto della società Felco Ambiente prevedeva un rilevante mutamento di carico urbanistico (da un capannone commerciale a un fabbricato residenziale di otto piani). Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che il cambio di destinazione d’uso richiesto non poteva ritenersi compatibile né complementare con la funzione precedente dell’immobile.

La sentenza ha definitivamente respinto l’appello principale di Felco Ambiente, confermando la legittimità del diniego opposto dal Comune e dichiarando improcedibile l’appello incidentale condizionato dell’ente per sopravvenuta carenza di interesse. Dal provvedimento discende la definitiva preclusione per la ricorrente alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto, nonché la compensazione delle spese di lite per la complessità delle questioni giuridiche affrontate.