Comune di Novara ottiene la conferma dell’esclusione di Edison sul teleriscaldamento
Pubblicato il: 8/7/2025
Gli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata hanno rappresentato Edison S.p.A.; l'avvocato Massimiliano Ferrari ha assistito il Comune di Novara; l'avvocato Luca Geninatti Satè ha affiancato Iren Energia S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato il 22 luglio 2025 nel ricorso n. 9669/2024, coinvolgendo Edison S.p.A. come appellante contro il Comune di Novara e, quale controinteressata, Iren Energia S.p.A. La causa riguarda una procedura promossa dal Comune per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento sul territorio comunale, procedura da cui Edison era stata esclusa con la determina n. 97 dell’8 agosto 2024. L’appello mirava a riformare la sentenza semplificata n. 1193/2024 resa dal TAR Piemonte, che aveva già respinto le doglianze di Edison, confermando la legittimità dell’operato comunale.
La vicenda prende le mosse dalle delibere comunali del 2017 e 2018 con cui Novara decideva di promuovere una rete di teleriscaldamento per migliorare la qualità dell’aria. Nel 2019 il Comune, scegliendo di affidare a privati la gestione e realizzazione della rete, bandiva una manifestazione di interesse per individuare soggetti idonei. A rispondere furono Edison, Iren Energia e Skorpion. Una commissione tecnica fu nominata per valutare i progetti sulla base di una griglia di criteri tra cui la collaborazione con attività produttive locali e la riduzione delle emissioni inquinanti.
La proposta di Edison venne ritenuta carente dalla commissione su due punti fondamentali: non evidenziava un concreto rapporto di collaborazione con industrie locali per il recupero di calore, né forniva piena dimostrazione della riduzione degli inquinanti. Dopo approfondimenti tecnici richiesti in itinere, il Comune concluse per la non conformità della proposta Edison ai requisiti inderogabili, portando all’esclusione. Edison impugnava l’esclusione davanti al TAR Piemonte, ma il ricorso veniva respinto, principalmente per l’assenza di un costituendo rapporto di collaborazione con operatori industriali locali in termini giuridicamente vincolanti.
In appello Edison ha contestato la sentenza di primo grado, insistendo sulla validità degli accordi preliminari siglati con PAI Industriale e Barilla e sostenendo che rispettavano il requisito del "costituendo rapporto di collaborazione". Ha inoltre criticato la valutazione tecnica che avrebbe ritenuto insufficienti le dimostrazioni sulla riduzione degli impatti ambientali, sottolineando il riconoscimento di finanziamenti pubblici per il progetto da parte del Ministero dell’Ambiente.
Il Consiglio di Stato ha confermato pienamente la legittimità dell’operato amministrativo. Nel respingere i motivi di appello, ha evidenziato che la documentazione prodotta da Edison riguardava soltanto la fase preliminare e non comportava obbligazioni vincolanti tra i soggetti coinvolti, condizione invece richiesta dal criterio imposto dal Comune. Anche le successive contestazioni tecniche sono state considerate infondate: la qualità della documentazione e dei dati prodotti da Edison non consentiva di ritenere dimostrato il miglioramento ambientale richiesto. La carenza di elementi istruttori completi era, a giudizio del Collegio, addebitabile all’operatore e non giustificava la riapertura dell’istruttoria in appello.
La decisione rigetta l’appello di Edison, mette definitivamente la parola fine alla sua pretesa di partecipare alla fase realizzativa della rete di teleriscaldamento di Novara e conferma la validità dei criteri di valutazione fissati dall’ente locale. Edison è stata condannata a rifondere le spese processuali alle controparti: € 3.000 al Comune di Novara e altrettanti a Iren Energia. La sentenza lascia quindi ferma l’esclusione dalla procedura, con piena efficacia degli atti amministrativi assunti dal Comune e dalla commissione tecnica.

