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Vittoria del Comune di Cava Manara sul contenzioso dei corrispettivi dei servizi rifiuti


Pubblicato il: 8/7/2025

L’avvocato Roberto Invernizzi ha rappresentato Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.; l’avvocato Paola Brambilla ha rappresentato il Comune di Cava Manara.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sul ricorso proposto da Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. contro il Comune di Cava Manara (n. 2014/2025), relativo alla richiesta di revisione e adeguamento dei corrispettivi per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Il procedimento trae origine dalla determinazione n. 6 del 23 febbraio 2022, che prevedeva una proroga tecnica del servizio con mantenimento del canone contrattuale esistente, nonché dalla pretesa dell’impresa di ottenere maggiori compensi rapportati alle metodologie tariffarie fissate da ARERA per il periodo 2022-2025.

La vicenda nasce dalla stipula di un contratto tra Impresa Sangalli e il Comune nel 2021, dopo una lunga esecuzione anticipata del servizio iniziata nel 2016. Nel corso degli anni, l’impresa aveva più volte segnalato al Comune l’aumento dei costi di gestione e aveva chiesto, senza successo, un riequilibrio dei prezzi previsti dal contratto.

Con la determinazione impugnata, il Comune aveva disposto ulteriori proroghe tecniche senza riconoscere l’aumento richiesto, mentre le delibere ARERA e i piani finanziari comunali approvati secondo il metodo tariffario MTR venivano contestati dalla società appellante in quanto non avevano comportato, a suo avviso, un aumento automatico delle somme dovute per il servizio.

Davanti al TAR Lombardia, il ricorso di Impresa Sangalli era in parte respinto (nessun diritto automatico agli adeguamenti in base ai costi riconosciuti da ARERA), ma in parte accolto per quanto riguardava la possibilità di revisione prezzi. La società ha dunque proposto appello davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che le delibere ARERA dovessero comportare un’eterointegrazione dei contratti tali da consentire l’automatico adeguamento dei corrispettivi se i costi sostenuti fossero superiori al prezzo d’appalto.

Il Consiglio di Stato ha approfondito l’assetto regolatorio e contrattuale del servizio rifiuti, chiarendo che il metodo tariffario ARERA (MTR) mira a fissare i prezzi massimi a carico degli utenti, ma lascia alla gara e all’accordo tra le parti la determinazione del prezzo effettivo dell’appalto. I ricavi effettivi dell’appaltatore restano quindi quelli risultanti dall’offerta di gara, salvo il ricorso ai tradizionali istituti di revisione prezzi previsti in caso di eventi eccezionali, senza alcun diritto automatico a ricevere quanto calcolato in base ai costi standard ARERA. Inoltre, il sistema mira alla massima efficienza per la collettività, evitando rendite di monopolio e garantendo meccanismi concorsuali per contenere i costi a carico dell’utenza.

Nella decisione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale di Impresa Sangalli, affermando che il quadro regolatorio non consente l’adeguamento automatico dei corrispettivi contrattuali al livello dei costi standardizzati ARERA e che la revisione dei prezzi resta un rimedio solo per casi straordinari.

Quanto al motivo accolto dal TAR sulla revisione prezzi, i giudici di appello hanno invece ritenuto fondato il ricorso incidentale del Comune: il preavviso di diniego espresso dal Comune non costituiva provvedimento definitivo e non era dunque autonomamente impugnabile.

La conseguenza della sentenza è la reiezione completa delle pretese economiche di Impresa Sangalli verso il Comune di Cava Manara: viene così confermato il prezzo contrattuale d’appalto, limitando la possibilità di revisione a ipotesi rigorosamente tipizzate dal codice dei contratti, e si esclude un riconoscimento automatico di maggiori compensi sulla sola base dei parametri ARERA. Le spese di giudizio sono compensate per la particolarità della controversia.