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CSM Global Security Service confermata vincitrice per la vigilanza all’Università della Tuscia


Pubblicato il: 8/7/2025

Gli avvocati Federico Pernazza e Marco Polidori hanno assistito Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo S.r.l.; gli avvocati Massimo Galdi e Patrizia Ghiani hanno rappresentato CSM Global Security Service S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 6467/2025 depositata il 22 luglio 2025, si è pronunciato sul ricorso in appello n. 2759/2025 promosso da Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo S.r.l. contro l’Università degli Studi della Tuscia e nei confronti della CSM Global Security Service S.r.l., riguardante la gara per l’affidamento del servizio quadriennale di vigilanza integrata presso gli immobili universitari.

Il contenzioso traeva origine dal bando pubblicato il 26 febbraio 2024 dall’Università della Tuscia per l’affidamento dei servizi di vigilanza, comprendenti anche portierato e reception.

L’Istituto di Vigilanza Privata aveva precedentemente gestito il servizio, in quanto aggiudicatario della gara bandita nel 2019, e aveva presentato offerta per la nuova procedura. Tra i criteri di valutazione figurava il possesso e la dimostrazione delle autorizzazioni per radiofrequenze operative nell’area di Viterbo, elemento che in sede di valutazione aveva portato all’assegnazione di un punteggio nullo per IVP e alla conseguente aggiudicazione in favore di CSM Global Security Service.

L’Istituto aveva contestato il punteggio attribuito e la mancata valorizzazione della documentazione in suo possesso, che affermava essere già nota alla stazione appaltante dalla precedente aggiudicazione.

In primo grado, il TAR Lazio aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo non superata la cosiddetta “prova di resistenza”: secondo il Tribunale, IVP non avrebbe dimostrato che, anche in caso di accoglimento, sarebbe stata comunque aggiudicataria della gara, in particolare per non aver indicato i dati della concorrente che aveva ottenuto il massimo punteggio sul criterio delle radiofrequenze.

Il Consiglio di Stato ha giudicato erronea la declaratoria di inammissibilità del TAR, ritenendo che dalla documentazione in atti fosse possibile desumere il punteggio massimo e ricostruire il meccanismo di assegnazione dei punti. Tuttavia, entrando nel merito, la Sezione ha stabilito che l’Istituto di Vigilanza Privata non aveva comunque diritto ai punti contestati poiché non aveva allegato alla propria offerta la documentazione obbligatoria attestante il possesso delle radiofrequenze, come richiesto dal capitolato e dal disciplinare di gara.

Il Consiglio ha inoltre escluso la possibilità di attivare il soccorso istruttorio su tali elementi, trattandosi di parti essenziali dell’offerta tecnica che non possono essere integrate successivamente, e ha ribadito che l’obbligo documentale gravava su tutti i concorrenti senza eccezioni, anche per coloro che avessero partecipato alla gara precedente. Il giudizio si è concluso con il rigetto integrale dell’appello e la conferma della legittimità dell’aggiudicazione in favore di CSM Global Security Service S.r.l.

Il Consiglio di Stato ha inoltre disposto la compensazione delle spese tra le parti. Sul piano economico e giuridico, la decisione conferma la piena legittimità degli atti di gara adottati dall’Università della Tuscia, mantenendo inalterata la posizione della CSM come affidataria del servizio e respingendo qualsiasi pretesa risarcitoria di IVP.