Comune di San Severo mantiene condizioni dell'appalto sui rifiuti
Pubblicato il: 8/7/2025
Gli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Alessandra Ciocia hanno assistito Si.Eco s.p.a. L’avvocato Giacinto Lombardi ha rappresentato il Comune di San Severo.
Si è concluso davanti al Consiglio di Stato, sezione Settima, il contenzioso tra Si.Eco s.p.a. e il Comune di San Severo in materia di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La vicenda, avviata con ricorso n. 3932/2022, ha riguardato la legittimità dell’ordinanza sindacale n. 183 del 28 settembre 2017, con cui il Comune aveva disposto ulteriori proroghe dell’affidamento diretto dei servizi in questione, proponendo alla società condizioni economiche identiche a quelle fissate nel 2008.
La controversia trova origine nel rapporto instaurato nel 2008 tra il Comune di San Severo e il Consorzio Nazionale Servizi, sostituito per proroga della gestione da Si.Eco s.p.a. dopo il diniego del Consorzio a proseguire oltre gennaio 2017. Nell’attesa di indire una gara ponte per l’individuazione di un nuovo gestore, l’amministrazione aveva invitato alcune imprese a subentrare nelle condizioni contrattuali del precedente appaltatore, segnando così l’ingresso di Si.Eco s.p.a. a partire dal febbraio 2017. Numerosi provvedimenti sindacali hanno poi disposto ulteriori proroghe, sino a quella impugnata oggetto del presente giudizio.
Dopo la decisione sfavorevole ricevuta in primo grado dinanzi al TAR Puglia (sentenza n. 494/2022), Si.Eco s.p.a. ha proposto appello, lamentando, tra le diverse censure, la presunta illegittimità dell’ordinanza sindacale che aveva imposto il prolungamento del servizio senza rinegoziazione e adeguamento delle condizioni, nonché l’abuso delle proroghe e l’uso delle ordinanze contingibili e urgenti per sopperire a ritardi comunali. L’appellante ha altresì richiesto il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti e la condanna dell’ente per il presunto danno economico subito.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato la mancata impugnazione delle ordinanze antecedenti e il fatto che Si.Eco s.p.a. abbia formalmente accettato sia la proroga che le condizioni economiche originariamente pattuite, mettendo così in evidenza il divieto di "venire contra factum proprium". Inoltre, il Collegio ha richiamato i presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti, riconoscendo come il Comune avesse agito correttamente in seguito all’esito infruttuoso di due procedure di gara e alle carenze nell’organico dirigenziale dell’Area competente. La natura essenziale del servizio e l’urgenza implicita sono state ritenute ragioni sufficienti per giustificare il ricorso allo strumento extra ordinem.
La sentenza (n. 6471/2025) ha pertanto confermato il rigetto dell’appello, rilevando la legittimità delle ordinanze sindacali e il difetto del presupposto per qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti dell’amministrazione comunale, dal momento che la determinazione dei canoni era avvenuta di comune accordo e la programmazione degli affidamenti di servizio aveva seguito la disciplina applicabile in materia di pubblici appalti e servizi essenziali. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

