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Presidenza del Consiglio dei Ministri ottiene conferma delle ingiunzioni contro S.A.P.Na.


Pubblicato il: 8/7/2025

L'avvocato Antonio Giasi ha rappresentato S.A.P.Na. Sistema Ambiente Provincia s.p.a. nel contenzioso.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6472/2025 (RG 5025/2022), si è pronunciato sull’appello proposto da S.A.P.Na. Sistema Ambiente Provincia s.p.a., società in house interamente partecipata dalla Provincia di Napoli (oggi Città Metropolitana di Napoli), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica Amministrativa (UTA). La vicenda ha origine dall’impugnazione di alcune ingiunzioni di pagamento relative a crediti per contributi ambientali e tariffe di conferimento rifiuti presso gli impianti di Caivano e Acerra in Campania.

La controversia trae spunto dalle ingiunzioni, per oltre 14 milioni di euro, emesse dall’UTA nei confronti di S.A.P.Na. per la copertura di contributi per ristori ambientali e tariffe di conferimento per il periodo 2010-2012. La società ha agito in giudizio deducendo numerosi vizi, come la violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di legittimazione passiva, oltre che l’eccezione di prescrizione del credito. Alla base della vertenza, la posizione di S.A.P.Na. quale ente gestore della raccolta e conferimento rifiuti per i comuni napoletani in seguito alla cessazione dello stato di emergenza rifiuti dichiarato nel 2009.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 2889/2022, aveva già respinto il ricorso di S.A.P.Na., affermando la legittimità delle ingiunzioni. Di conseguenza, la società ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato, riproponendo i motivi già prospettati in primo grado e contestando in particolare la fonte del potere impositivo dell’UTA, l’assenza dei presupposti per la compensazione dei crediti contro l’amministrazione, il difetto di legittimazione passiva e la natura prescrizionale dei crediti richiesti.

Nel processo decisionale, il Consiglio di Stato ha valutato tutti i motivi d’appello reputandoli infondati. Per quanto concerne la legittimazione passiva, il Collegio ha ribadito che, pur trattandosi di società in house providing, S.A.P.Na. resta comunque un autonomo soggetto di diritto, il quale, nell’ambito dei rapporti con l’UTA e il conferimento presso gli impianti regionali, risponde direttamente delle obbligazioni tariffarie. In merito all’eccezione di compensazione, è stato rilevato che non sussistevano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti asseritamente vantati da S.A.P.Na., essendo tali crediti ancora oggetto di istruttoria e contestati dall’ente resistente. Riguardo il termine di prescrizione, il Consiglio di Stato ha chiarito che i crediti per ristori ambientali soggiacciono all’ordinario termine decennale e non a quello quinquennale invocato dall’appellante.

Alla luce di tali argomentazioni, l’appello di S.A.P.Na. è stato rigettato. La decisione conferma l’obbligo della società al pagamento delle somme ingiunte da UTA per il periodo oggetto di controversia. Dal punto di vista economico, la sentenza comporta il consolidamento del debito a carico di S.A.P.Na., mentre sul piano giuridico esclude ogni possibilità per la società di sollevare ulteriori eccezioni su legittimazione passiva o compensazione, stabilendo un precedente in materia di rapporti tra enti in house e amministrazione centrale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione della novità delle tematiche affrontate.

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