S.I.O.S. ottiene rinvio in appello contro ordinanza del Comune di Battipaglia
Pubblicato il: 8/8/2025
Gli avvocati Antonio Caolo e Vincenzo Caggiano hanno assistito S.I.O.S. – Società Industria Olearia Salernitana s.r.l. L'avvocato Sabato Criscuolo ha rappresentato il Comune di Battipaglia.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha esaminato il ricorso n. 4474 del 2023 proposto da S.I.O.S. – Società Industria Olearia Salernitana s.r.l., assistita dagli avvocati Antonio Caolo e Vincenzo Caggiano, contro il Comune di Battipaglia, rappresentato dall’avvocato Sabato Criscuolo. La controversia trae origine dall’ordinanza comunale n. 492 del 2 dicembre 2021, concernente misure di contenimento del rumore dell’opificio della società, imposta sulla scorta di un verbale dell’ARPAC di Salerno.
La vicenda nasce da un sopralluogo che aveva accertato presunte emissioni sonore eccedenti i limiti di legge da parte dello stabilimento S.I.O.S. Il Comune di Battipaglia aveva quindi emanato l’ordinanza, ordinando la riduzione delle immissioni rumorose, la produzione di una relazione tecnica fonometrica e imponendo una sanzione amministrativa di 1.000 euro. S.I.O.S. aveva contestato tali provvedimenti dinanzi al TAR Campania, lamentando, tra l’altro, la carenza dei presupposti per l’esercizio del potere amministrativo e chiedendo, oltre all’annullamento dell’atto, anche il ristoro delle spese sostenute per gli interventi richiesti (come l’istallazione della barriera antirumore in PVC).
Il TAR Campania, con sentenza n. 3670/2022, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo che la società, avendo già ottemperato a tutte le prescrizioni dell’ordinanza prima ancora dell’avvio del giudizio, avesse implicitamente prestato acquiescenza al provvedimento, così risultando priva di utilità concreta ad ottenere una decisione di merito.
Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere sull’appello della S.I.O.S., ha considerato determinante la distinzione tra mera esecuzione di un ordine amministrativo e acquiescenza al medesimo: la semplice conformazione, finalizzata ad evitare conseguenze più gravose (come la chiusura coattiva dello stabilimento), non equivale ad accettazione della legittimità dell’atto. Il diritto di difesa non può essere limitato dalla mera esecuzione di un comando, laddove questa sia dettata dalla necessità di evitare pregiudizi imminenti e inevitabili. Si è altresì rilevato che l’interesse a ricorrere poteva persistere anche nella domanda di annullamento della sanzione pecuniaria e della refusione delle spese per gli adeguamenti tecnici richiesti.
La sentenza di appello ha annullato la decisione del TAR per nullità, rilevando la mancanza di una motivazione effettiva sull’inesistenza dell’interesse a ricorrere, e ha disposto il rinvio al giudice di primo grado per l’esame nel merito delle censure proposte da S.I.O.S. Le spese del doppio grado restano compensate. La decisione riapre così il processo amministrativo, consentendo a S.I.O.S. la possibilità di una pronuncia piena sulla legittimità delle sanzioni e sugli effetti delle prescrizioni adottate dal Comune, con possibili ricadute economiche sulla sanzione e sui costi già sostenuti per gli interventi richiesti dall’ente locale.

