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Il Comune di Ghemme conferma la variante al PRG respinto l'appello Francoli


Pubblicato il: 8/8/2025

L'avvocato Giovanni Martino ha rappresentato Fratelli Francoli S.p.A.; l'avvocato Ignazio Pagani ha assistito il Comune di Ghemme; l'avvocato Massimiliano Ferrari ha rappresentato la Provincia di Novara.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6482/2025 (RG 5930/2023), ha messo la parola fine al contenzioso che ha visto opposte la società Fratelli Francoli S.p.A. e il Comune di Ghemme, affiancati nel giudizio dalla Provincia di Novara e con la Regione Piemonte non costituita.

Il procedimento ha avuto origine dall’adozione della Variante strutturale n. 1/2016 al Piano Regolatore Generale (PRG) comunale, che ha interessato aree di proprietà della Fratelli Francoli S.p.A., già disciplinate da un piano esecutivo convenzionato risalente al 2011 e ancora vigente.

La vicenda trae origine dalle osservazioni presentate dalla società Francoli nell’ambito della procedura di approvazione della Variante urbanistica. In particolare, la società contestava la classificazione di specifiche aree (come "area di corridoio" e "verde privato") e chiedeva la loro riclassificazione in "aree di concentrazione dell’edificato" e una più dettagliata disciplina delle fasi attuative di zona. Due delle tre osservazioni furono accolte dal Comune, mentre la richiesta principale fu respinta, in ragione della vigenza e vincolatività della convenzione urbanistica sulle aree interessate.

Francoli impugnò tale decisione davanti al TAR Piemonte, estendendola poi contro ulteriori provvedimenti conseguenti all’approvazione tecnica della variante. Il TAR Piemonte, con sentenza n. 320/2023, aveva respinto le doglianze della Fratelli Francoli S.p.A., ritenendo che le scelte pianificatorie comunali non risultassero irragionevoli e che non occorresse una motivazione analitica sulle singole destinazioni urbanistiche, né la ripubblicazione del piano variato.

Secondo il TAR, vi era stata anche adeguata istruttoria in merito alle scelte della pubblica amministrazione. La società, con appello al Consiglio di Stato, ha reiterato le proprie censure, insistendo sull’erroneità della decisione di primo grado e lamentando il difetto di motivazione, la violazione della scansione procedimentale e l’inadeguata considerazione delle proprie osservazioni, anche in ragione del fallimento del contestuale progetto “Parco delle esposizioni”. Sono stati sollevati vizi sulla classificazione urbanistica delle aree, la mancata pubblicazione di modifiche sostanziali e questioni di legittimità sulle procedure e tempistiche decisionali.

Nel valutare la controversia, il Consiglio di Stato ha fatto applicazione dei principi consolidati in tema di osservazioni dei privati nel procedimento di pianificazione urbanistica: tali osservazioni rappresentano un apporto collaborativo che non dà luogo ad aspettative giuridicamente protette, né impone all’amministrazione l’obbligo di una motivazione puntuale per il loro rigetto, essendo sufficiente il riferimento alle linee generali del piano. In mancanza di un affidamento qualificato del privato – da ravvisarsi solo in ipotesi ben tipizzate – e di una manifesta irragionevolezza delle scelte urbanistiche, non ricorre un obbligo rafforzato di motivazione.

Il Collegio ha inoltre sottolineato come la richiesta principale della società puntasse ad una modifica della convenzione urbanistica esistente, circostanza che non impone all’amministrazione una revisione più favorevole su istanza privata. Concludendo, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Fratelli Francoli S.p.A., ritenendo infondate tutte le censure sollevate e inammissibili quelle relative ai vizi procedurali per carenza d’interesse. La sentenza del TAR Piemonte è stata così integralmente confermata. La società appellante è stata condannata a rifondere le spese di lite in favore di Comune di Ghemme e Provincia di Novara, liquidate in 4.000 euro per ciascuna parte, oltre accessori di legge.