Il Comune di Rosarno vede respingersi la richiesta risarcitoria di ANAS per errore scusabile
Pubblicato il: 8/8/2025
Gli avvocati Maria Stefania Masini e Francesco Mandalari hanno rappresentato ANAS s.p.a.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6483/2025 (RG n. 8909/2023), si è pronunciato sul ricorso presentato da ANAS s.p.a. nei confronti del Comune di Rosarno. La controversia riguardava la richiesta risarcitoria avanzata da ANAS a seguito della rimozione di rifiuti abbandonati su aree di proprietà della società situate sotto un cavalcavia. Il TAR Calabria, con sentenza n. 353 del 26 aprile 2023, aveva accolto la domanda di annullamento del provvedimento comunale, ma aveva respinto la richiesta di danni di ANAS.
Nel dettaglio, ANAS aveva chiesto il risarcimento delle somme versate per la rimozione dei rifiuti in aree catastali foglio 37, particelle 430, 432 e 477. Il TAR aveva riconosciuto l’illegittimità dell’ordine impartito dal Comune di Rosarno sulla base dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006, rilevando che l’amministrazione aveva ordinato la rimozione dei rifiuti solo in quanto ANAS era proprietaria delle aree, senza indagare sull’effettiva responsabilità per dolo o colpa dell’abbandono. Tuttavia, sempre in primo grado, era stata respinta la domanda risarcitoria per la mancata dimostrazione dei danni subiti.
ANAS ha impugnato la sentenza del TAR esclusivamente nella parte in cui aveva escluso il diritto al risarcimento. La società ha sostenuto di avere fornito una documentazione adeguata dei costi sostenuti per la rimozione e che il Comune non avesse contestato l’esistenza delle spese, ma solo la loro entità.
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di rigetto della domanda risarcitoria. Il Collegio ha fondato la decisione sull’esclusione dell’elemento soggettivo della responsabilità dell’amministrazione comunale, richiamando i principi consolidati in materia di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione. In particolare, il Consiglio di Stato ha valutato che il Comune di Rosarno si era attenuto a un costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui la colpa dell’ente proprietario di aree stradali per abbandono di rifiuti può derivare dall’omessa manutenzione, anche se nel caso concreto si trattava di aree non assimilabili a strade o pertinenze stradali. Tale incertezza, unita alla particolarità della situazione fattuale, ha consentito di qualificare il comportamento dell’amministrazione come errore scusabile e, di conseguenza, escludere la sussistenza della colpa.
In definitiva, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di ANAS s.p.a., confermando l’assenza dei presupposti per il risarcimento danni e statuendo che nulla è dovuto sulle spese del secondo grado, vista la mancata costituzione del Comune di Rosarno in appello. La decisione mette così un punto fermo sulla necessità, nei contenziosi risarcitori contro la pubblica amministrazione, di una rigorosa dimostrazione della colpa, non essendo sufficiente il mero esercizio illegittimo della funzione amministrativa.

