Regione Basilicata vince sul diniego al parco eolico contestato da Elettro Esco
Pubblicato il: 8/9/2025
Gli avvocati Gianluca Piccinni e Alessandro Singetta hanno assistito Elettro Esco S.r.l. L'avvocato Anna Carmen Possidente ha rappresentato la Regione Basilicata.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sull'appello proposto da Elettro Esco S.r.l. contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (n. 325/2024).
Il procedimento (n. 5397/2024 R.G.) riguarda il diniego espresso dalla Regione Basilicata sul rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la realizzazione di un parco eolico da 25,8 MW nei comuni di Venosa e Maschito, richiesto dalla società nel 2019.
L'Arpab, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata, era anch’essa coinvolta nel contraddittorio. La vicenda nasce dal diniego rilasciato dalla Regione Basilicata con delibera di fine 2023, che nega l'autorizzazione richiesta da Elettro Esco in esito alla conferenza di servizi.
La società aveva sostenuto che fosse maturato il silenzio assenso e che vi fossero vizi procedimentali nella gestione del procedimento e nelle modalità di acquisizione dei pareri delle amministrazioni coinvolte. Dopo un primo passaggio in TAR – che aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società, limitatamente a un aspetto formale sulle comunicazioni ex art. 10 bis Legge n. 241/1990 – Elettro Esco ha presentato appello lamentando, tra l’altro, l’omessa pronuncia su specifiche censure in tema di formazione del silenzio assenso e violazione delle linee guida regionali.
Il TAR aveva escluso la formazione del silenzio assenso sul rilascio del PAUR e riconosciuto invece solo una violazione procedurale, escludendo ogni altro vizio sostanziale o istruttorio nei provvedimenti amministrativi.
L’appello dinanzi al Consiglio di Stato ha ripercorso tutte le doglianze, centrando la difesa della società principalmente sull’errata applicazione degli articoli relativi alla conferenza di servizi e alla formazione del silenzio assenso, nonché su una presunta assenza di determinazioni negative tempestive da parte degli enti coinvolti.
Il Consiglio di Stato ha fornito una lettura dettagliata della normativa sulla conferenza di servizi, stabilendo che il meccanismo del silenzio assenso si applica unicamente ai rapporti orizzontali fra amministrazioni interne alla conferenza, ma non alla determinazione conclusiva della conferenza stessa. La legge impone invece che tale conclusione sia espressa e motivata, fondata sulle posizioni prevalenti espresse dagli organismi coinvolti. Viene quindi esclusa la possibilità di sostituire l'esito della conferenza con un'automatica formazione del silenzio assenso in caso di inutile decorso dei termini. Ulteriori doglianze, relative a presunte irregolarità procedurali e mancate o tardive espressioni di parere, sono state rigettate poiché la disciplina stabilisce che gli apporti tardivi sono semplicemente inefficaci e non viziano il provvedimento finale se quest’ultimo risulta autonomamente motivato e non irragionevole.
Il Consiglio ha sottolineato che la pluralità delle motivazioni addotte dalla Regione rendeva comunque la decisione robusta; eventuali carenze documentali o procedurali non risultavano decisive, in assenza di effettive contestazioni puntuali e fondate. In definitiva, la sentenza ha respinto integralmente l’appello di Elettro Esco S.r.l., confermando il potere discrezionale dell’amministrazione di negare l’autorizzazione all’impianto eolico e chiarendo l’ambito applicativo del meccanismo del silenzio assenso. È stata disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti, senza ulteriori oneri economici a carico dei contendenti. La pronuncia si pone come significativo chiarimento in tema di procedimento complesso in materia ambientale e di gestione della conferenza di servizi.

