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Il Consiglio di Stato conferma la linea del GSE: legittima la revisione dell’algoritmo TFO


Pubblicato il: 8/9/2025

Il prof. avv. Saverio Sticchi Damiani ha assistito DIAR società agricola a r.l. Gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici - G.S.E. S.p.A.

Con tre sentenze gemelle, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha respinto gli appelli proposti dalla DIAR società agricola a r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e i Ministeri competenti, confermando la legittimità degli atti con cui il GSE ha corretto l’algoritmo di calcolo della tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) per impianti fotovoltaici di piccola taglia. Le decisioni, pubblicate il 23 luglio 2025, sono rispettivamente le sentenze n. 6530/2025 (RG 7300/2024), n. 6532/2025 (RG 7301/2024) e n. 6533/2025 (RG 7302/2024).

La vicenda trae origine dalla sospensione, da parte del GSE, dell’erogazione degli incentivi per l’anno 2022 a tre impianti fotovoltaici della società DIAR, ubicati nel Comune di Guardia Lombardi e ammessi alla TFO ai sensi del d.m. 5 luglio 2012 (quinto conto energia). Il GSE aveva rilevato un’anomalia nell’algoritmo di calcolo della componente incentivante della TFO, emersa a seguito dell’impennata dei prezzi dell’energia nel biennio 2021-2022, e aveva proceduto alla sua rettifica, con conseguente rideterminazione degli importi spettanti.

La società appellante ha contestato la legittimità di tale intervento, sostenendo che la modifica dell’algoritmo avrebbe introdotto un tetto al prezzo dell’energia in violazione dell’art. 26, comma 4, del d.l. n. 91/2014 (cd. “spalma-incentivi”), che prevede la riduzione della sola componente incentivante della tariffa. Ha inoltre denunciato la violazione di norme e principi europei in materia di concorrenza, certezza del diritto e legittimo affidamento, nonché l’illegittimità della sospensione degli incentivi e la retroattività degli atti impugnati.

Il Consiglio di Stato ha respinto tutte le censure, ribadendo che la TFO è una tariffa fissa e onnicomprensiva, articolata in una componente incentivante e una non incentivante, entrambe determinate sulla base del prezzo zonale orario. La rimodulazione prevista dalla normativa “spalma-incentivi” riguarda esclusivamente la componente incentivante, calcolata secondo il metodo previsto per gli impianti superiori a 1 MW, ma ciò non implica la trasformazione della TFO in una tariffa variabile o indicizzata al mercato.

La Sezione ha chiarito che l’intervento del GSE non costituisce esercizio di autotutela, bensì espressione del potere di regolamentazione operativa riconosciuto dall’art. 26, comma 2, del d.l. n. 91/2014. La correzione dell’algoritmo ha natura vincolata e si configura come una rettifica tecnica necessaria per allineare la formula al dettato normativo. La sospensione dell’erogazione degli incentivi è stata ritenuta legittima in quanto fondata sull’assenza della causa dell’erogazione, trattandosi di importi non dovuti.

Quanto ai profili di diritto europeo, il Collegio ha escluso la sussistenza di un legittimo affidamento dell’operatore economico nella percezione di somme superiori a quelle previste dal regime tariffario prescelto. La TFO, pur rimodulata, continua a garantire stabilità e certezza agli investitori, come riconosciuto anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (C-798/18 e C-799/18; C-148/23). Non sussistono, pertanto, i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo.

Le tre decisioni si inseriscono in un filone giurisprudenziale ormai consolidato (sentenze nn. 2824-2830, 3814, 5026-5027, 5207-5208 del 2025), che conferma la legittimità dell’azione del GSE volta a garantire l’equilibrio del sistema incentivante e la sostenibilità degli oneri a carico degli utenti finali. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della complessità della controversia.