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GSE prevale sull’erogazione della tariffa TFO per impianto fotovoltaico


Pubblicato il: 8/9/2025

L’avv. Germana Cassar ha rappresentato Quemme S.p.A.; gli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sul ricorso n. 3302/2024 proposto dalla società Quemme S.p.A., subentrata nella titolarità di un impianto fotovoltaico già in capo a Investimenti Innovativi S.r.l.

Il procedimento trae origine dalla richiesta di quest’ultima, titolare di un impianto nel Comune di Manduria, di ottenere il riconoscimento della tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) ai sensi del D.M. 5 luglio 2012 (quinto conto energia), nella quantificazione originaria, contestando gli atti con cui il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) aveva rettificato l’algoritmo di calcolo della tariffa a seguito dell’aumento anomalo dei prezzi dell’energia negli anni 2021 e 2022.

La vicenda trae origine dalla decisione del GSE di correggere la formula algoritmica per la determinazione della TFO applicata agli impianti incentivati con il quinto conto energia, in applicazione della cosiddetta “normativa spalma-incentivi” (art. 26 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91).

L’adeguamento aveva comportato, per la ricorrente, una rideterminazione della tariffa e la richiesta di accertamento del diritto a mantenere la quantificazione secondo il precedente algoritmo. In primo grado, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sentenza n. 2794 del 12 febbraio 2024) aveva respinto il ricorso della società.

Da qui, l’appello proposto da Quemme S.p.A., che lamentava, tra le altre cose, la presunta modifica da parte della “spalma-incentivi” della struttura della tariffa e l’asserita illegittimità dell’intervento del GSE sulla formula di calcolo.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi di gravame, chiarendo che la normativa di settore e l’art. 26 del D.L. 91/2014 stabiliscono che la rimodulazione della tariffa si applica esclusivamente alla componente incentivante, che resta fissa ed onnicomprensiva, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante. Richiamando costanti precedenti, i giudici hanno evidenziato come il richiamo normativo alla modalità di calcolo per gli impianti di potenza superiore a 1 MW sia finalizzato esclusivamente a mutuare il metodo quantitativo e non ad equiparare i regimi o ad articolare due distinti canali di remunerazione.

Ulteriore elemento decisivo è stata la considerazione che la revisione della formula non costituisce un intervento retroattivo o un esercizio di autotutela amministrativa, ma una legittima correzione tecnica consentita dalla normativa vigente, senza violazione del legittimo affidamento né dei criteri di equa remunerazione previsti a tutela degli operatori.

Alla luce dei rilievi svolti, il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello di Quemme S.p.A., confermando la legittimità dell’operato del GSE e delle determinazioni sulle modalità di erogazione della tariffa TFO. Nessun diritto residua, dunque, in capo alla società appellante in relazione al mantenimento della vecchia formula di calcolo, e le spese del grado sono state compensate tra le parti per la complessità della controversia.