La Provincia di Brescia prevale sul contenzioso per il blocco dell’impianto a biogas
Pubblicato il: 8/1/2025
Gli avvocati Filippo Lattanzi e Francesco Onofri hanno assistito Società Agricola Chiari 1 Agroenergia S.r.l.; gli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi hanno rappresentato la Provincia di Brescia.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato il 23 luglio 2025 sulla controversia tra Società Agricola Chiari 1 Agroenergia S.r.l. e la Provincia di Brescia (n. 06538/2025 REG.PROV.COLL., n. 07290/2023 REG.RIC.). Oggetto del giudizio era la richiesta di riforma della sentenza del TAR Lombardia – Brescia n. 76/2023, riguardante la sospensione, poi revocata, dell’autorizzazione per un impianto a biogas nel comune di Chiari, e la conseguente domanda di risarcimento per danni patrimoniali subiti dalla società.
La vicenda trae origine dall’autorizzazione del 2013, concessa dalla Provincia di Brescia alla società agricola per la costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica e calore da biogas. Nel dicembre 2017 la Provincia ha disposto la sospensione dell’autorizzazione, rilevando violazioni nelle condizioni autorizzative e altre criticità gestionali, tra cui violazione di orari di scarico, stoccaggio non autorizzato di pollina, mancata realizzazione di prescrizioni viarie, irregolarità nei dispositivi antincendio e problematiche acustiche. Dopo il respingimento di molteplici istanze di revoca da parte della società, la sospensione è stata rimossa nell’aprile 2018, con mantenimento del solo divieto d’uso della pollina. Nel frattempo, il GSE ha recuperato le tariffe incentivanti relative al periodo di sospensione, ritenendo la società priva della necessaria abilitazione in quei mesi.
In prima battuta, un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica fu dichiarato inammissibile nel dicembre 2019, poiché la sospensione era già decaduta e la questione economica doveva essere trattata in sede risarcitoria. Successivamente, la società ha proposto ricorso al TAR per il risarcimento dei danni patrimoniali; il ricorso è stato respinto e la stessa sentenza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.
La vicenda giuridica si è snodata tra differenti valutazioni circa la natura e legittimità dei provvedimenti della Provincia. In particolare, la società lamentava che la sospensione fosse illegittima per carenza dei presupposti legislativi, per eccessiva durata priva di un termine prefissato, per carenza di motivazione sugli ordini impartiti e per violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento. Tali premesse sorreggevano la richiesta risarcitoria per la perdita degli incentivi GSE nel periodo di sospensione.
Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR ma con diversa motivazione, ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse da qualificarsi non come mera sospensione cautelare, bensì come decadenza condizionata, ancorata alle gravi violazioni delle prescrizioni vincolanti, riscontrate in sede istruttoria. Tale natura, radicata nella normativa di settore e nei vincoli convenzionali assunti dalla società, giustificava l’azione amministrativa, escludendo l’applicazione delle più ristrette regole sulla sospensione. Inoltre, la decisione amministrativa è stata ritenuta proporzionata, essendo stata preceduta da diffide e adottata solo in assenza di spontaneo adeguamento da parte della società. Non vi è stato riconoscimento di un danno ingiusto, poiché la perdita degli incentivi GSE è stata ricondotta alla condotta della società che ha prodotto energia senza valida autorizzazione.
L’appello di Società Agricola Chiari 1 Agroenergia S.r.l. è stato quindi respinto. Restano integralmente compensate le spese del giudizio di appello. La pronuncia conferma la legittimità dell’azione amministrativa condotta dalla Provincia di Brescia e segna uno sviluppo significativo in tema di poteri pubblicistici di revoca e decadenza in presenza di inadempienze sostanziali rispetto agli atti autorizzatori.

