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Edison ottiene l’annullamento delle prescrizioni sulla bonifica dei Laghi di Mantova


Pubblicato il: 7/31/2025

Gli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise Mangoni e Riccardo Villata hanno rappresentato Edison s.p.a.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6542/2025 (RG n. 8448/2023), è stato chiamato a decidere sulla controversia tra Edison s.p.a. e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), l’Ispra e Arpa Lombardia (dipartimento di Mantova, non costituita), nonché Versalis s.p.a. (non costituita). La vicenda si inserisce nel complesso delle procedure di bonifica del sito di interesse nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico”, di cui Edison è stata ritenuta responsabile della contaminazione.

All’origine del contenzioso vi è la prescrizione n. 1 allegata al decreto ministeriale 13 luglio 2022 n. 98, che, approvando il piano di caratterizzazione integrativo delle matrici insature dell’area I e dei corridoi adiacenti all’area B+I, ha introdotto una disciplina particolarmente restrittiva sulla classificazione dei materiali: tutta la cella veniva considerata composta da rifiuti se, anche in uno solo dei cinque sondaggi, veniva rilevata una percentuale di materiale antropico superiore al 20%. Edison aveva contestato questa soluzione, sostenendo che la normativa vigente equipara i materiali di riporto al suolo e non ai rifiuti, e che la prescrizione ministeriale implicava costi e oneri eccedenti quanto previsto dalla legge, oltre a essere contraria ai principi europei e nazionali che puntano a ridurre la produzione di rifiuti nelle attività di bonifica.

In primo grado il TAR Lombardia, Brescia, con sentenza n. 259/2023, aveva in parte accolto i rilievi della società, limitando solo in parte la portata della prescrizione impugnata. Edison ha proposto appello insistendo sull’infondatezza della qualifica automatica come rifiuti dei materiali da riporto e sulla violazione del principio di legalità.

Il Consiglio di Stato, ripercorrendo l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema, ha concentrato la sua attenzione sulle più recenti modifiche legislative (in particolare l’art. 3 del d.l. 2/2012, come modificato dalla l. 108/2021 e l’articolo 185 del d.lgs. 152/2006), giungendo alla conclusione che i materiali di riporto, anche se non conformi ai limiti dei test di cessione, debbano essere sempre gestiti nel quadro delle procedure di bonifica e non come meri rifiuti. Così facendo, l’amministrazione aveva applicato criteri che la normativa vigente aveva ormai superato.

Sulla scorta di questi presupposti, la pronuncia ha annullato la prescrizione n. 1 del decreto ministeriale contestato. Le conseguenze giuridiche ed economiche derivanti dalla sentenza consistono nell’esclusione dall’obbligo di gestire i materiali di riporto secondo la disciplina dei rifiuti, restituendo a Edison la possibilità di gestire i materiali nell’ambito delle sole procedure di bonifica, in linea con il principio di proporzionalità e sostenibilità. Le spese di giudizio per entrambi i gradi sono state compensate per la particolarità della questione trattata.