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Ministeri vincono sul ricorso per revocazione di IVPC Power 8


Pubblicato il: 7/30/2025

L'avvocato Saverio Sticchi Damiani ha assistito IVPC Power 8 S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6543/2025 (ricorso n. 6763/2024), si è pronunciato sulla domanda di revocazione avanzata da IVPC Power 8 S.p.A. contro il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata.

La controversia nasce dall’istanza di annullamento del decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 207 del 25 maggio 2022, che aveva espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per un impianto eolico da realizzare nei comuni di Acerenza, Banzi, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania e Forenza per una potenza complessiva di 36 MW. La società IVPC Power 8, dopo la pronuncia negativa del TAR Basilicata (sentenza n. 173/2023) e il successivo rigetto in appello da parte dello stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 1174/2024), ha promosso il ricorso per revocazione, fondando la propria domanda su un asserito errore di fatto nella valutazione della natura vincolistica delle aree interessate.

In particolare, la ricorrente ha denunciato che il collegio giudicante non avrebbe tenuto conto che le aree destinate all’impianto erano classificate come agricole e non sottoposte a vincoli storici, artistici o archeologici, secondo la legge regionale Basilicata n. 54/2015. Tale errore, secondo l’azienda, avrebbe dovuto portare a una diversa valutazione sia del procedimento amministrativo sia dei successivi provvedimenti di diniego. Il ricorso di IVPC Power 8 si è mosso sull’assunto che la valutazione di inedificabilità posta a base dello stop al progetto eolico derivava da una lettura erronea dell’assetto urbanistico e paesaggistico delle aree, contestando anche il coordinamento tra ministeri, ritenuto eccessivamente vincolistico e privo di costruttiva collaborazione.

La parte pubblica si è costituita eccependo l’inammissibilità della domanda di revocazione, sostenendo che la questione del vincolo era stata già approfondita e decisa in sede di appello e che il ricorso si fondava sostanzialmente su una richiesta di rivalutazione del merito.

Nelle more del giudizio, IVPC Power 8 ha comunicato che, a seguito di modifica progettuale accettata da TERNA S.p.A., aveva abbandonato il progetto eolico in favore di uno fotovoltaico, chiedendo al Consiglio di Stato di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopraggiunta carenza di interesse.

La richiesta è stata accolta dal giudice amministrativo, che ha preso atto della desistenza dal progetto eolico e della conseguente perdita di interesse alla prosecuzione della causa. Giuridicamente, il punto chiave è stato riconoscere che, con la dichiarazione della parte ricorrente di non aver più interesse, il giudizio non può essere proseguito nel merito; la decisione viene così limitata alla verifica della carenza di interesse sopravvenuta, secondo i principi processuali consolidati sul carattere dispositivo delle azioni nel processo amministrativo.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per revocazione avanzato da IVPC Power 8 S.p.A., compensando integralmente le spese tra le parti. Dal punto di vista economico e giuridico, la decisione cristallizza la cessazione della controversia amministrativa, lasciando impregiudicate le valutazioni di merito espresse nelle precedenti pronunce e consentendo all’azienda di perseguire un nuovo progetto fotovoltaico, mentre i provvedimenti originari delle amministrazioni resistenti restano efficaci.

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