Energas S.p.A. ottiene l’ok al silenzio-assenso sul parere paesaggistico
Pubblicato il: 8/11/2025
L’avvocato Marcello Fortunato ha assistito Energas S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6555 del 2025 (RG n. 4428/2022), ha deciso il contenzioso che vedeva come parti il Ministero della Cultura, appellante, ed Energas S.p.A., appellata, con il Comune di Casal Velino non costituito.
Il procedimento aveva ad oggetto la riforma della sentenza n. 2589/2021 emessa dal TAR Campania, sede di Salerno. La questione ruotava attorno alla richiesta di Energas S.p.A. di realizzare un autolavaggio self-service in un impianto di distribuzione carburanti sito in Via Velia, frazione Marina di Casal Velino, per cui la società aveva presentato regolare istanza il 12 gennaio 2021. Dopo l’espressione del parere favorevole della C.L.P. e la trasmissione della documentazione alla Soprintendenza, quest’ultima aveva chiesto integrazioni il 22 aprile 2021, cui il Comune aveva dato seguito il 20 maggio. Tuttavia, la Soprintendenza aveva comunicato motivi ostativi solo il 5 luglio 2021 e reso parere contrario il 20 luglio, oltre il termine di legge.
Energas S.p.A. aveva impugnato il diniego davanti al TAR, che le aveva dato ragione, valorizzando l’applicabilità dell’istituto del silenzio-assenso orizzontale ex art. 17-bis della legge n. 241/1990 ai pareri obbligatori e vincolanti della Soprintendenza rilasciati oltre il termine previsto dall’art. 146, comma 8, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il TAR aveva richiamato pronunce che considerano il silenzio-assenso operativo anche nei pareri vincolanti, con una marcata valorizzazione della semplificazione procedimentale. Il Ministero della Cultura ha impugnato la sentenza del TAR contestando la possibilità di applicare la disciplina del silenzio-assenso orizzontale in materia di autorizzazioni paesaggistiche.
Energas S.p.A. si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello o la declaratoria di improcedibilità per sopravvenienze, essendo stata nel frattempo rilasciata dal Comune l’autorizzazione paesaggistica.
Il Consiglio di Stato ha rilevato l’inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione di un capo essenziale della sentenza di primo grado e, comunque, la sua improcedibilità, dato che il Ministero non aveva impugnato l’autorizzazione favorevole rilasciata nel 2022 e quindi non avrebbe ottenuto alcun risultato utile anche in caso di accoglimento dell’impugnazione. Elemento centrale per la decisione è stato il rilievo che il parere della Soprintendenza era pervenuto oltre i termini, facendo sì che, in applicazione della disciplina vigente e del più recente orientamento giurisprudenziale, operasse il silenzio-assenso orizzontale a favore della richiesta dell’operatore economico, anche in materia di vincoli paesaggistici (ex art. 146, d.lgs. n. 42/2004).
La pronuncia ha così confermato l’accoglimento del ricorso di Energas S.p.A. e l’annullamento del diniego comunale, respingendo l’appello del Ministero della Cultura. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. Dal punto di vista economico e giuridico, la sentenza consente a Energas S.p.A. di mantenere l’autorizzazione paesaggistica già ottenuta, cristallizzando il precedente favorevole sulla maturazione automatica del silenzio-assenso per i pareri obbligatori resi tardivamente in sede paesaggistica.

