GSE ottiene l'ok sulla modifica dell'algoritmo dei conguagli TFO
Pubblicato il: 8/11/2025
Gli avvocati Augusto La Morgia e Andrea Luccitti hanno assistito Tasso Holding s.r.l.; gli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6556/2025 del 23 luglio 2025 (RG 6923/2024), ha risolto la controversia tra Tasso Holding s.r.l., società titolare di un impianto fotovoltaico in provincia di Chieti, e il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., oltre ai Ministeri competenti e ad Arera. L’oggetto del giudizio era l’adeguamento dell’algoritmo di calcolo della tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) a seguito delle anomalie sorte in fase di rimodulazione disposta dal c.d. “spalma-incentivi”, con conseguente richiesta di restituzione alla società di oltre €27.000 per il biennio 2021-2022.
La vicenda nasce dalla stipula tra Tasso Holding e il GSE di una convenzione (quinto Conto energia, d.m. 5 luglio 2012) che garantiva per vent’anni una TFO di €0,2380/kWh. Nel 2014 l’introduzione del decreto-legge n. 91 (“spalma-incentivi”) ha modificato questa tariffa, imponendo una rimodulazione anche per gli impianti sotto 1 MW. Anni dopo, nel 2022, il GSE rilevava che l’algoritmo utilizzato fino ad allora non poneva un tetto massimo al prezzo zonale (PZm), riconoscendo così al produttore, in presenza di prezzi elevati, somme eccedenti la tariffa predeterminata. Seguiva quindi la sospensione dei pagamenti in acconto e la comunicazione di un nuovo algoritmo volto a correggere l’anomalia.
Tasso Holding contestava il provvedimento GSE di adeguamento e di quantificazione del debito, ma il TAR Lazio respingeva il ricorso della società, affermando la correttezza dell’intervento e la legittimità dell’adeguamento, ritenendo le convenzioni di natura pubblicistica e soggette anche a modifiche unilaterali in presenza di errori tecnici, riscontrando infondata la tesi secondo cui la rimodulazione non si applicasse agli impianti minori.
I giudici di secondo grado hanno ripercorso i presupposti della vicenda, richiamando precedenti giurisprudenziali che già avevano scrutinato la legittimità delle modifiche algoritmiche. Si è ribadito che la TFO, per sua natura, non può essere superata dai corrispettivi effettivamente riconosciuti, anche in caso di incremento eccezionale del prezzo zonale. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’algoritmo iniziale era tecnicamente incompleto e l’intervento del GSE si è limitato ad allineare lo strumento operativo agli obiettivi e alla ratio della normativa e della convenzione, assicurando il rispetto del limite massimo pattuito. L’adeguamento, inoltre, trova base legale nell’art. 26 del d.l. 91/2014 e in coerenza con il combinato disposto del d.m. 5 luglio 2012, senza richiedere una specifica e ulteriore autorizzazione normativa.
La sentenza conferma il rigetto dell’appello di Tasso Holding, sancendo la legittimità della modifica dell’algoritmo e della conseguente richiesta di restituzione delle somme. Non sono previste condanne alle spese, che vengono integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni. Dal pronunciamento derivano precise conseguenze per il settore: il GSE può legittimamente correggere il calcolo degli incentivi TFO anche per il pregresso, evitando fenomeni di sovra-incentivazione in caso di prezzi energetici elevati, nel rispetto dei limiti convenzionali originari.

