Ministero delle Infrastrutture prevale sul ricorso di Autostrade per l’Italia in tema di perizie di variante
Pubblicato il: 8/11/2025
L’avvocato Marco Annoni ha assistito Autostrade per l’Italia S.p.A.
Il contenzioso sottoposto al Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha riguardato l’impugnazione della sentenza del TAR Lazio n. 19355/2024 nell’ambito del ricorso n. 1002/2025 R.G.
Protagoniste della controversia sono Autostrade per l’Italia S.p.A., in qualità di concessionaria, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione al diniego ministeriale opposto all’approvazione di tre perizie di variante relative al piano di adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie su alcune tratte autostradali affidate in concessione.
La vicenda muove dalla mancata approvazione, da parte del Ministero, di tre perizie presentate da Autostrade per l’Italia S.p.A. e riguardanti i lotti 2005–1, 2006–3 e 2007–2, tutte relative al piano di sicurezza delle gallerie.
Secondo la concessionaria, tali opere ricadevano tra gli interventi convenzionalmente posti a suo carico. Una volta effettuati i lavori, ASPI aveva predisposto le relative perizie di variante per la rideterminazione del quadro economico, domandandone la copertura economica al Ministero, che però ha respinto la richiesta affermando la mancanza dei presupposti previsti dalla normativa e dalla convenzione.
Nella fase di primo grado, il TAR Lazio aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la questione attinente alla fase esecutiva della concessione e quindi di competenza del giudice ordinario.
La motivazione si è fondata su consolidata giurisprudenza che individua la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie insorte in sede esecutiva di rapporti concessori ove siano rivendicazioni di carattere economico e non esercizio di poteri autoritativi da parte della PA.
Nel successivo grado di giudizio, Autostrade per l’Italia ha sostenuto che il diniego era frutto dell’esercizio di un potere pubblico-autoritativo che avrebbe radicato la giurisdizione amministrativa in via esclusiva.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento, affermando che nella fase di esecuzione della concessione – ove la contestazione attiene ad obblighi patrimoniali e senza esercizio di poteri autoritativi – la giurisdizione resta al giudice ordinario.
Decisiva è stata la natura del rapporto, ormai contrattuale e paritetico, tra le parti, rendendo inconferente la pretesa della concessionaria in ordine all’annullamento dell’atto amministrativo.
La decisione ha quindi respinto l’appello di Autostrade per l’Italia, confermando la sentenza di primo grado e statuendo la condanna della società alle spese processuali, quantificate in 3.000 euro in favore del Ministero. In conclusione, la controversia dovrà essere riassunta dinanzi al giudice ordinario per la prosecuzione del giudizio sulle pretese patrimoniali avanzate dalla concessionaria.

