Città Metropolitana di Venezia conferma la legittimità dell’affidamento tramite gara per il trasporto pubblico locale
Pubblicato il: 8/11/2025
L’avvocato Francesco Acerboni ha rappresentato Brusutti s.r.l.; gli avvocati Roberta Brusegan, Fabio Francario e Katia Maretto hanno assistito la Città Metropolitana di Venezia; gli avvocati Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento hanno rappresentato il Comune di Venezia.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6584/2025 (RG n. 2008/2025), ha esaminato un ricorso per revocazione presentato da Brusutti s.r.l. contro la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Venezia. Brusutti s.r.l. contestava la legittimità della sentenza del Consiglio di Stato - Sezione V n. 9713/2024, che aveva respinto il suo appello relativamente alla procedura di affidamento tramite gara del servizio di trasporto pubblico locale (t.p.l.) tra Venezia e le località montane del bellunese e del Trentino, servizio precedentemente affidato direttamente alla stessa Brusutti.
Oggetto del contenzioso era l’affidamento, tramite procedura ad evidenza pubblica, del servizio di t.p.l. di competenza della Città Metropolitana di Venezia. Brusutti s.r.l., precedentemente destinataria di una proroga dell’affidamento diretto, aveva visto accolta solo in parte le proprie doglianze dal TAR Veneto, limitatamente all’inadeguatezza dei documenti per l’affidamento diretto. Il Consiglio di Stato, con la sentenza d’appello impugnata, aveva respinto le censure riguardanti la scelta dell’amministrazione di ricorrere ad una gara anziché ad un affidamento diretto. Brusutti ha quindi proposto ricorso per revocazione, denunciando la violazione del diritto eurounitario e richiamando la sentenza CGUE del 21 dicembre 2021 nella causa C-497/20.
Il ricorso per revocazione si fondava sull’asserita violazione, da parte della sentenza impugnata, del diritto europeo, in particolare delle disposizioni del Regolamento CE n. 1370/07 sul ricorso, in casi sottosoglia, all’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale. La ricorrente sosteneva che la sentenza d’appello avesse erroneamente escluso la possibilità di affidamento diretto sulla base della normativa europea.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che la normativa nazionale consente il rimedio della revocazione esclusivamente nei casi tipizzati dalla legge. La Corte di Giustizia dell’UE, nelle pronunce invocate dalla ricorrente, non riconosce un obbligo degli Stati membri di introdurre ulteriori mezzi di ricorso per contestare sentenze definitive, nemmeno in caso di violazione del diritto dell’UE, salvo casi tassativi e per il mancato accesso a un ricorso effettivo. Inoltre, la disciplina europea non impone il superamento dell’autorità di cosa giudicata per violazione del diritto unionale, tranne specifiche e limitate fattispecie.
Alla luce di tali rilievi, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto da Brusutti s.r.l. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in 7.000 euro oltre accessori di legge, a favore di ciascuna amministrazione costituita. Dal punto di vista economico e giuridico, la decisione conferma la piena legittimità delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e il carattere tassativo dei rimedi impugnatori previsti dall’ordinamento nazionale.

