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Auxilium ottiene ragione sul fronte liquidatorio: la revisione prezzi resta in capo alla gestione commissariale


Pubblicato il: 8/11/2025

Gli avvocati Angelo Clarizia, Andrea Bonanni e Rocco Vincenzo Virgallita hanno assistito Auxilium Società Cooperativa Sociale. L’avvocato Adeltina Salierno ha rappresentato l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

Con la sentenza n. 6590/2025, pubblicata il 24 luglio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha respinto l’appello proposto da Auxilium Società Cooperativa Sociale avverso la sentenza n. 8/2023 del TAR Basilicata, confermando la legittimità del rigetto opposto dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza alla richiesta di revisione del corrispettivo contrattuale per il servizio di gestione di due case di alloggio, affidato con contratto del 23 marzo 2006 dalla soppressa USL n. 1 di Venosa.

La vicenda trae origine dalla richiesta di Auxilium di ottenere la revisione dei corrispettivi maturati nel corso dell’esecuzione contrattuale, istanza inizialmente rigettata dalla ASP nel 2016 e nuovamente nel 2022, nonostante due precedenti favorevoli alla cooperativa (TAR Basilicata n. 204/2021 e Consiglio di Stato n. 9732/2022), che avevano annullato il primo diniego fondato sull’asserita inapplicabilità dell’istituto revisionale ai servizi sanitari e sociali.

Il nuovo rigetto del 2022, impugnato da Auxilium, si fondava su un diverso presupposto: la carenza di legittimazione passiva della ASP, in quanto i debiti relativi al periodo oggetto di revisione (2006-2008) sarebbero da imputarsi alla Gestione Liquidatoria ex USL n. 1 di Venosa, istituita dalla legge regionale Basilicata n. 12/2008. Tale tesi è stata accolta dal TAR, che ha ritenuto fondata la distinzione tra competenze gestionali e temporali, attribuendo alla gestione commissariale la titolarità passiva dei rapporti obbligatori, anche se emersi successivamente, purché riconducibili alla gestione delle aziende soppresse.

Nel giudizio d’appello, Auxilium ha sostenuto che, alla data del 31 dicembre 2008, il contratto era ancora in corso e che, pertanto, il rapporto obbligatorio si sarebbe trasferito alla nuova ASP, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12/2008. Inoltre, ha evidenziato che la richiesta di revisione era stata formalizzata solo nel 2009, quindi successivamente alla data di subentro della nuova azienda.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia rigettato l’appello, ritenendo infondata la tesi dell’appellante. La sentenza chiarisce che la disciplina regionale ha inteso segregare nella gestione liquidatoria non solo i debiti certi e liquidi anteriori al 31 dicembre 2008, ma anche quelli emersi successivamente, purché relativi alla gestione delle aziende soppresse. Il criterio di imputazione non è solo temporale, ma anche gestionale: ciò che rileva è la riconducibilità del debito a fatti gestionali della soppressa USL, indipendentemente dalla data di emersione del credito.

Il Collegio ha inoltre ribadito che il procedimento di revisione prezzi costituisce esercizio di un potere tecnico-discrezionale, che si inserisce nel quadro dei rapporti amministrativi e non obbligatori. Tuttavia, l’eventuale riconoscimento del compenso revisionale, pur se successivo, si riferisce a prestazioni rese nel periodo 2006-2008 e, pertanto, deve essere imputato alla gestione liquidatoria.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza della decisione del TAR, respingendo l’appello di Auxilium e compensando le spese di lite tra le parti costituite.