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CoopCulture si conferma aggiudicataria dei servizi museali degli Uffizi


Pubblicato il: 8/12/2025

Gli avvocati Valentina Lipari hanno rappresentato Giunti Editore S.p.A., Opera Laboratori Fiorentini S.p.A., Nexi Payments S.p.A., Francesco Pineider S.p.A. e Sillabe S.r.l.; gli avvocati Andrea Grazzini, Antonietta Favale e Matteo Valente hanno assistito Società Cooperativa Culture e il relativo RTI con Electa S.p.A.; gli avvocati Giovanni De Vergottini e Marco Petitto hanno assistito Electa S.p.A.; gli avvocati Massimo Ambroselli, Domenico Gentile e Maria Cristina Lenoci hanno rappresentato Consorzio Stabile Primo Nomine.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha pronunciato la sentenza n. 6598/2025 (ricorso n. 893/2025), pubblicata il 24 luglio 2025, riguardante la controversia originata dalla procedura di affidamento in concessione dei servizi museali presso tredici musei fiorentini, inclusivi delle Gallerie degli Uffizi, la Direzione Regionale Musei della Toscana e l’Opificio delle Pietre Dure.

La vicenda scaturisce dal provvedimento di aggiudicazione n. 220 del 22 agosto 2024, con cui è stato assegnato al costituendo RTI Società Cooperativa Culture – Electa S.p.A. il servizio in questione (gara europea CIG 981751667E, numero gara 9091710). Contro tale gara e il relativo provvedimento di aggiudicazione è insorta Giunti Editore S.p.A., sia in proprio che quale mandataria dell’ATI di cui fanno parte Opera Laboratori Fiorentini S.p.A., Nexi Payments S.p.A., Francesco Pineider S.p.A. e Sillabe S.r.l., attuale concessionaria dei servizi.

L’oggetto del contenzioso riguarda la legittimità della nuova gara, la riduzione dei siti e dei servizi affidati rispetto al precedente assetto concessorio e, in particolare, il ruolo della Galleria degli Uffizi nell’indire la procedura per conto delle diverse amministrazioni coinvolte. Giunti Editore, che si era classificata terza in gara con Vivaticket e Opera Laboratori Fiorentini, lamentava molteplici vizi tra cui l’incompetenza della Galleria degli Uffizi nell’espletare la gara anche per le altre amministrazioni, l’assenza di un progetto di valorizzazione, presunte violazioni nella determinazione della durata della concessione, il ruolo preminente affidato al servizio di biglietteria e la pretesa carenza del piano economico-finanziario a base di gara. In precedenza, il TAR Toscana aveva respinto il ricorso di Giunti (sentenza n. 93/2025), già preceduto da un’analoga impugnazione della lex specialis di gara decisa negativamente dallo stesso TAR (sent. n. 941/2023 confermata poi dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8624/2024).

Durante il giudizio di appello, le parti hanno ulteriormente argomentato sulle questioni di legittimazione, sulla suddivisione dei servizi museali e sulle modalità di gestione concessoria. Nel motivare la decisione, il Consiglio di Stato osserva che molte delle censure sono già state affrontate in precedenti pronunce e che le ragioni addotte dal TAR appaiono del tutto condivisibili. La centralizzazione temporanea della funzione di stazione appaltante presso le Gallerie degli Uffizi, sulla base di una formale convenzione tra enti, viene ritenuta conforme alla normativa vigente in tema di aggregazione delle committenze e alle previsioni sugli accordi tra pubbliche amministrazioni. L’individuazione del ruolo di responsabile unico del procedimento nel direttore degli Uffizi, così come la forma scritta della convenzione e la vigilanza degli organi centrali, rispondono ai requisiti di legge.

Dal punto di vista giuridico, la sentenza ribadisce l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nell’organizzazione dei servizi museali, escludendo vincoli al frazionamento o alla gestione integrata rispetto a precedenti concessioni, come pure l’esclusività dell’affidamento di determinati servizi tramite concessione o appalto.

Viene altresì chiarito che l’art. 6 del d.M. 29 gennaio 2008 in materia di durata delle concessioni risulta oggi inapplicabile alla luce della successiva disciplina primaria.

Il Consiglio di Stato respinge così l’appello di Giunti Editore S.p.A., confermando la legittimità della procedura di aggiudicazione al RTI Società Cooperativa Culture – Electa S.p.A., e stabilisce la compensazione integrale delle spese legali tra le parti, in ragione della complessità della vicenda.

La sentenza rafforza la validità delle scelte amministrative operate dalle Gallerie degli Uffizi e dagli altri enti convenzionati nel procedere, secondo i nuovi schemi normativi, alla valorizzazione e gestione dei servizi museali.