Il Comune di Altomonte consolida l'affidamento diretto sul trasporto scolastico
Pubblicato il: 8/12/2025
L’avvocato Claudia Parise ha rappresentato il Comune di Altomonte. L’avvocato Dario Tocci ha assistito T.N.C. - Trasporti Nord Calabria s.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6600/2025 (RG n. 2261/2025), si è pronunciato su un rilevante contenzioso in materia di affidamento di servizi pubblici, opposizione che vedeva da una parte T.N.C. - Trasporti Nord Calabria s.r.l., società ricorrente, e dall’altra il Comune di Altomonte. Il ricorso riguardava la procedura CIG B2A7B1CE38 relativa all’affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2024/2025, oggetto di precedente contestazione da parte di T.N.C. Il Comune aveva affidato direttamente il servizio ad Autoservizi Russo s.r.l.s.
La vicenda trae origine dalla decisione del Comune di Altomonte di ricorrere all’affidamento diretto per la gestione del trasporto scolastico. Dopo aver tentato senza successo due procedure aperte – la prima andata deserta, la seconda annullata in autotutela – l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno disporre un affidamento diretto al fine di garantire l’avvio del servizio in prossimità dell’apertura dell’anno scolastico, avvenuto il 16 settembre 2024. T.N.C., aggiudicataria uscente, ha impugnato questa scelta ritenendola illegittima e chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato in favore della controparte, Autoservizi Russo s.r.l.s., oltre al risarcimento del danno da perdita di chance.
In primo grado, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (sentenza n. 287 del 2025) aveva respinto il ricorso di T.N.C., ritenendo motivata e legittima la decisione dell’amministrazione di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. Il ricorso evidenziava inoltre che la volontà dell’ente era stata fissata nella delibera di Giunta n. 11/2024 per una selezione aperta, mai formalmente revocata, e che l’annullamento precedentemente era avvenuto su richiesta della stessa T.N.C.
Il Consiglio di Stato, esaminando i motivi di appello, ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate. I giudici hanno osservato che, dopo due procedure aperte andate deserte o annullate, la scelta di affidare direttamente il servizio rientra nella discrezionalità dell’amministrazione quando l’importo dell’appalto lo consente. In particolare, la discrezionalità del Comune è stata esercitata in coerenza con i principi di efficienza e tempestività dell’azione amministrativa, risultando finalizzata a garantire la continuità del trasporto scolastico agli studenti.
La decisione si fonda su elementi giuridici chiave, tra cui la possibilità per l’amministrazione di optare per l’affidamento diretto in caso di gara deserta (art. 50, d.lgs. n. 36/2023), il rispetto del limite d’importo previsto per tali affidamenti e l’applicazione del principio di rotazione che, in questo caso, ha precluso la partecipazione alla società uscente. I giudici hanno escluso vizi di illogicità, irragionevolezza o sviamento nell’operato del Comune, ritenendo legittima la scelta anche alla luce delle circostanze temporali che avrebbero reso rischioso il ricorso a nuove, più lunghe, procedure selettive.
Con il rigetto dell’appello, il Consiglio di Stato ha confermato la piena regolarità dell’affidamento diretto deciso dal Comune di Altomonte, rigettando anche la domanda risarcitoria avanzata da T.N.C. In conseguenza, la società appellante è stata condannata a rifondere le spese di lite al Comune per un importo pari a 6.000 euro, oltre agli oneri di legge. Con questa pronuncia, il servizio di trasporto scolastico affidato ad Autoservizi Russo s.r.l.s. viene definitivamente confermato nella sua legittimità amministrativa ed economica.

