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CoopCulture vede confermata l’aggiudicazione dei servizi museali degli Uffizi


Pubblicato il: 8/12/2025

Gli avvocati Massimo Ambroselli, Domenico Gentile e Maria Cristina Lenoci hanno rappresentato Consorzio Stabile Primo Nomine; Giovanni De Vergottini e Marco Petitto hanno assistito Electa S.p.a.; Andrea Grazzini, Antonietta Favale e Matteo Valente hanno rappresentato Società Cooperativa Culture; Valentino Vulpetti ha assistito Vivaticket S.p.a., Opera Laboratori Fiorentini S.p.a. e Giunti Editore S.p.a.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 6599/2025, ha definito un complesso contenzioso relativo alla gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi museali presso le Gallerie degli Uffizi, la Direzione Regionale Musei della Toscana e l’Opificio delle Pietre Dure (CIG: 981751667E, n. rg. 2767/2025).

Il ricorso era stato presentato da Vivaticket S.p.a., quale mandataria di un costituendo RTI con Opera Laboratori Fiorentini S.p.a. e Giunti Editore S.p.a., avverso la determina n. 220 del 22 agosto 2024, che aveva aggiudicato la gara al RTI CoopCulture – Electa S.p.a. La vicenda nasce dalla contestazione di Vivaticket, terza classificata nella graduatoria di gara, che ha impugnato numerosi atti della procedura, sostenendo varie irregolarità a carico della prima e della seconda classificata, oltre a presunti vizi generali della gara stessa.

Nel dettaglio, Vivaticket aveva lamentato, tra gli altri, la mancata esclusione dell’aggiudicataria per presunte violazioni in materia di diritto del lavoro e l’assenza di alcuni requisiti tecnici e professionali, anche alla luce di un procedimento istruttorio avviato dall’AGCM nei confronti di CoopCulture. Oltre ai motivi attinenti la posizione degli aggiudicatari, l’appellante puntava alla demolizione totale o parziale dell’intera procedura di gara, per presunte violazioni normative e vizi procedurali (nomina RUP e commissione, durata della concessione, illegittimità dei criteri di aggiudicazione).

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con sentenza n. 285/2025, aveva già respinto in parte e dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado di Vivaticket, nonché dichiarato improcedibili gli incidentali di controinteressati. Vivaticket ha quindi proposto appello, integrato da motivi aggiunti anche a seguito della sanzione dell’AGCM a CoopCulture per il fenomeno del secondary ticketing. Si sono costituiti tutti i soggetti coinvolti, compresi Consorzio Stabile Primo Nomine (secondo classificato), Electa S.p.a. e Società Cooperativa Culture, che ha inoltre proposto appello incidentale. La fase decisoria si è svolta all’udienza pubblica del 3 luglio 2025.

L’esame dei motivi di appello ha riguardato sia contestazioni specifiche sulla posizione del RTI CoopCulture-Electa (mancanza di requisiti, questioni giuslavoristiche, assetto verticale/orizzontale del raggruppamento), sia doglianze di carattere generale sulle modalità di svolgimento dell’intera gara e sulla validità di vari atti amministrativi e convenzioni.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha ritenuto pienamente adeguata e motivata la precedente ricostruzione dei fatti e dei presupposti tecnici, condividendo l’analisi condotta dal TAR.

I punti giuridici principali che hanno inciso sulla decisione hanno riguardato la valutazione della gravità delle asserite infrazioni giuslavoristiche di CoopCulture, la liceità della spendita dei requisiti tecnici da parte della consorziata in occasione di altre gare, l’assetto organizzativo del raggruppamento e la legittimità della gestione delle funzioni di RUP e della commissione. È stata ribadita l’infondatezza dei motivi sulla durata della concessione e sulla presunta committenza illegittima da parte delle Gallerie degli Uffizi. Quanto ai motivi aggiunti dopo la sanzione AGCM, la Sezione ne ha dichiarato l’inammissibilità per sopravvenuta tardività.

Alla luce di tali rilievi, il Consiglio di Stato ha respinto nel merito la maggioranza delle censure rivolte contro la prima classificata. Ha poi dichiarato improcedibili i motivi rivolti contro la seconda classificata e l’appello incidentale della stessa aggiudicataria. L’impianto decisorio ha dunque portato a confermare integralmente la sentenza del TAR Toscana, consolidando gli effetti dell’aggiudicazione in favore del RTI CoopCulture – Electa. Dal pronunciamento non discendono effetti economici immediati di diversa natura, mentre permane la conferma giuridica della regolarità della gara e degli atti amministrativi compiuti dalle Amministrazioni coinvolte. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione della complessità e della moltitudine di questioni trattate.