Amazon vince contro AGCOM: annullata la delibera sul Registro degli operatori postali
Pubblicato il: 7/28/2025
L’Avvocato Gilberto Nava e l’Avvocato Filippo Arena hanno assistito Amazon Italia Transport s.r.l. e Amazon Italia Logistica s.r.l.
Con la sentenza n. 6601/2025, pronunciata il 3 luglio 2025 e pubblicata il 24 luglio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha accolto integralmente il ricorso di Amazon Italia Transport s.r.l. e Amazon Italia Logistica s.r.l., annullando la delibera AGCOM n. 270/23/CONS. Tale provvedimento aveva esteso agli operatori postali, inclusi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, l’obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), imponendo una serie di obblighi informativi ritenuti dalle ricorrenti e successivamente dal giudice amministrativo sproporzionati e non giustificati.
La vicenda trae origine dalla modifica normativa introdotta dall’art. 25, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha previsto l’estensione dell’obbligo di iscrizione al ROC anche agli operatori postali. AGCOM, con la delibera impugnata, ha disciplinato le modalità di iscrizione e i relativi obblighi informativi, imponendo la trasmissione di numerosi dati societari, organizzativi e operativi, attraverso modelli specifici (tra cui i modelli 3/ROC, 4/ROC, 5/ROC, 12/ROC, 28/ROC).
Amazon ha impugnato la delibera dinanzi al TAR Lazio, che con sentenza n. 14779/2024 aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando la delibera nei limiti dei primi due motivi di ricorso. AGCOM ha proposto appello, mentre Amazon ha impugnato i capi della sentenza che avevano respinto le ulteriori censure.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di AGCOM, ritenendo infondati i motivi con cui l’Autorità sosteneva la legittimità della propria delibera. In particolare, il Collegio ha condiviso l’impostazione del TAR secondo cui AGCOM avrebbe dovuto calibrare le informazioni richieste in funzione delle proprie competenze nel settore postale, come delineate dalla Direttiva 97/67/CE e successive modifiche. L’Autorità ha omesso di motivare adeguatamente la necessità e la proporzionalità delle informazioni richieste, non dimostrando il collegamento tra i dati raccolti e le funzioni effettivamente esercitate nel settore postale.
Il Consiglio ha inoltre accolto l’appello incidentale di Amazon, rilevando un ulteriore vizio di difetto di motivazione nella delibera impugnata. In particolare, è stato ritenuto illegittimo l’obbligo di fornire informazioni già nella disponibilità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in violazione del principio del “once only” sancito dal diritto nazionale ed europeo. Il Collegio ha sottolineato che prima di imporre obblighi informativi duplicativi, l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare in modo puntuale l’impossibilità di acquisire i dati tramite interoperabilità tra banche dati pubbliche.
Infine, è stata dichiarata l’illegittimità dell’obbligo di indicare l’appartenenza a gruppi o network di operatori, in quanto privo di base normativa chiara e non giustificato in relazione alle funzioni esercitate da AGCOM. Il Consiglio ha evidenziato che tale richiesta si fonda su un concetto giuridico incerto e non definito, già oggetto di censure da parte della giurisprudenza amministrativa.
La sentenza n. 6601/2025 rappresenta un importante arresto giurisprudenziale in materia di regolazione del settore postale, riaffermando i principi di legalità, proporzionalità e buona amministrazione, nonché il rispetto del divieto di gold plating nell’attuazione del diritto europeo. AGCOM è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore di Amazon, liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori di legge.

