Il Consiglio di Stato conferma il no al ripetitore Iliad ad Agerola
Pubblicato il: 8/12/2025
Gli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca hanno assistito Iliad Italia S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato sul ricorso n. 9371/2024 proposto da Iliad Italia S.p.A. contro il Ministero della Cultura. Oggetto della controversia era la richiesta di autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base di telefonia mobile nel Comune di Agerola, in provincia di Napoli, il cui rigetto era stato confermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania con la sentenza breve n. 3066/2024.
La vicenda trae origine dalla domanda presentata da Iliad il 4 giugno 2021 al Comune di Agerola e all’A.R.P.A.C. per installare un impianto di telefonia mobile, congiuntamente all’istanza di autorizzazione paesaggistica. Dopo un preavviso di diniego per supposta incompatibilità urbanistica e l’invio di osservazioni da parte di Iliad, la Soprintendenza ha espresso, tra novembre 2023 e febbraio 2024, un parere negativo ritenendo che l’opera ricadesse in una zona (territoriale 8 del Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino Amalfitana) sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità secondo l’art. 17 di detto piano. Secondo la Soprintendenza, l’impianto avrebbe alterato il contesto paesaggistico tutelato, riducendone la qualità e l’integrità.
Dinanzi al primo grado, Iliad aveva chiesto l’annullamento sia dei provvedimenti negativi sia dello stesso art. 17 del PUT, sostenendo la violazione di molteplici norme e una carenza istruttoria, oltre che l’illogicità del rigetto in assenza di una concreta valutazione sull’impatto specifico dell’opera e sulle possibili misure di mitigazione ambientale. Il TAR aveva dichiarato in parte inammissibile il ricorso riguardo all’impugnativa delle norme di piano, respingendo per il resto le doglianze della società.
In appello, Iliad ha reiterato le proprie critiche, sostenendo che il diniego era stato motivato in modo generico e aprioristico, senza tener conto del parere favorevole, seppur non vincolante, della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Agerola. La società ha anche invocato una precedente pronuncia del Consiglio di Stato che avrebbe censurato un divieto ritenuto troppo esteso e generale.
Il Consiglio di Stato ha però osservato che Iliad aveva omesso di appellare la declaratoria di inammissibilità sull’art. 17 del PUT, rendendo preclusa ogni valutazione sulla compatibilità tra la normativa urbanistica e quella speciale in materia di impianti di telefonia. Ad ogni modo, i giudici hanno rimarcato il carattere indiscutibilmente assoluto del vincolo previsto dal PUT: viene esclusa ogni edificazione, sia privata che pubblica, e ogni modifica del suolo nella "zona 8". Di conseguenza, la motivazione della Soprintendenza è stata ritenuta sufficiente e il parere della Commissione paesaggistica comunale non è risultato vincolante, restando nel potere della Soprintendenza vigilare sulla piena osservanza della disciplina speciale di tutela paesaggistica.
La decisione del Consiglio di Stato è stata quindi di rigetto dell’appello di Iliad, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, confermando così sia la sentenza di primo grado sia l’impossibilità di installazione dell’impianto nel sito individuato. Permane pertanto il divieto di edificazione e modifica del suolo nella zona, con la conseguente impossibilità per Iliad di realizzare il proprio impianto in quell’area.

