CoopCulture ed Electa si confermano aggiudicatari dei servizi museali toscani
Pubblicato il: 8/12/2025
Gli avvocati Andrea Grazzini, Antonietta Favale e Matteo Valente hanno rappresentato Società Cooperativa Culture; gli avvocati Giovanni De Vergottini e Marco Petitto hanno assistito Electa S.p.a.; gli avvocati Massimo Ambroselli, Domenico Gentile e Maria Cristina Lenoci hanno rappresentato Consorzio Stabile Primo Nomine.
Il contenzioso ha coinvolto il Consorzio Stabile Primo Nomine da un lato e, dall’altro, Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei della Toscana, Gallerie degli Uffizi, Opificio delle Pietre Dure, Gallerie dell’Accademia di Firenze, Società Cooperativa Culture ed Electa S.p.a. al centro della procedura di gara (CIG 981751667E, n. 2035/2025 Reg. Ric.) per l’affidamento in concessione dei servizi museali dei principali musei toscani.
Il procedimento trae origine dall’impugnazione della determina del 22 agosto 2024, con cui la concessione fu aggiudicata al raggruppamento CoopCulture – Electa S.p.a. a fronte del posizionamento del Consorzio Primo Nomine in seconda posizione.
La vicenda nasce dalla contestazione, proposta da Primo Nomine, relativa al possesso dei requisiti di partecipazione da parte di CoopCulture, con particolare riferimento all’esperienza professionale nel settore dei servizi di biglietteria museale. Ulteriori questioni attengono sia alla mancata attestazione del buon esito del servizio di biglietteria presso il Colosseo nel 2022 ad opera di CoopCulture, sia a presunte violazioni della normativa sociale e del lavoro, oltre a rilievi sull’anomalia dei costi del lavoro e sull’asserita elusione della clausola sociale prevista dalla legge di gara. In primo grado, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con sentenza n. 92/2025, aveva rigettato il ricorso principale di Primo Nomine e dichiarato improcedibile quello incidentale di CoopCulture.
Avverso tale decisione, Primo Nomine ha proposto appello avanti il Consiglio di Stato deducendo numerose doglianze in diritto, tra cui erronea applicazione della lex specialis, difetto di motivazione, carenze nei requisiti tecnico-professionali della controparte, inaffidabilità professionale e sottostima dei costi del lavoro nell’offerta dell’aggiudicataria.
La decisione del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si fonda su una attenta disamina dei presupposti giuridici relativi ai consorzi di cooperative. I giudici hanno ritenuto corretto il criterio seguito dalla lex specialis: il requisito di esperienza richiesto era da intendersi come effettiva esecuzione dei servizi di biglietteria, non come semplice titolarità del contratto, e CoopCulture aveva fornito idonea documentazione in merito.
Quanto alla pendenza del procedimento AGCM per la vendita dei biglietti presso il Colosseo, la sanzione era sopravvenuta dopo la gara e non imponeva un obbligo dichiarativo in quanto la semplice pendenza dell’istruttoria non è causa di esclusione. Analogamente, le segnalazioni di presunte infrazioni lavoristiche non hanno trovato riscontro nei presupposti di gravità previsti dalla normativa. Le contestazioni sulla congruità economica dell’offerta sono state ritenute infondate: il Consiglio ha osservato che CoopCulture ha previsto costi della manodopera e dei servizi superiori a quelli stimati da Primo Nomine, con una metodologia di calcolo ritenuta corretta e conforme alle prescrizioni di gara.
Dal punto di vista giuridico, è stata confermata la possibilità, già riconosciuta dalla giurisprudenza, che le consorziate di consorzi di cooperative possano far valere, anche in proprio, le esperienze maturate nell’esecuzione di servizi per conto del consorzio. Sulle ulteriori censure, in particolare sull’applicazione della clausola sociale, il Consiglio di Stato ha ribadito che tale obbligo deve essere contemperato con le esigenze organizzative dell’aggiudicatario e che l’offerta presentata da CoopCulture rispetta le condizioni richieste dalle norme e dalle Linee Guida ANAC.
La decisione definitiva vede il rigetto dell’appello principale di Primo Nomine (in parte dichiarato improcedibile) e l’improcedibilità dell’appello incidentale di CoopCulture.
La sentenza del Tar Toscana viene confermata: l’aggiudicazione al raggruppamento CoopCulture – Electa viene così consolidata, senza effetti economici sfavorevoli per le controparti, mentre le spese di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti. L’esito rafforza la posizione delle aggiudicatarie, confermando la validità della procedura esperita e la legittimità degli atti di gara.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Antonietta Favale - AOR Avvocati
Matteo Valente - AOR Avvocati
Giovanni De Vergottini - De Vergottini
Marco Petitto - De Vergottini
Massimo Ambroselli - Magrì Sersale Ambroselli
Domenico Gentile - Malinconico Gentile Studio Legale
Maria Cristina Lenoci - Studio Legale Lenoci

