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Comune di Terni vede confermata la delibera sul corridoio flottante sul Lago di Piediluco


Pubblicato il: 8/13/2025

Gli avvocati Enrico Lubrano e Filippo Lubrano hanno assistito la Federazione Italiana Canottaggio. L’avvocato Paolo Gennari ha rappresentato il Comune di Terni.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sull’appello (N. 3704/2023) proposto dalla Federazione Italiana Canottaggio contro il Comune di Terni e altri enti pubblici in riferimento alla sentenza del TAR Umbria n. 925/2022. Il contenzioso riguardava l’approvazione, da parte del Comune di Terni, della delibera della Giunta comunale n. 246 del 2 settembre 2019, che recepiva le risultanze della Conferenza dei Servizi per la realizzazione di un corridoio di flottaggio destinato ai veicoli in servizio antincendio sul Lago di Piediluco.

La disputa origina dall’iniziativa del Comune di Terni tesa a dotare il territorio di infrastrutture a supporto delle emergenze, nello specifico un corridoio di flottaggio per veicoli specializzati, progetto oggetto di valutazione positiva da parte della Conferenza dei Servizi. La Federazione Italiana Canottaggio aveva impugnato la relativa delibera, sollevando questioni di legittimità e presunto pregiudizio alle attività sportive e ambientali nell’area lacustre. La controversia si era quindi incardinata dinanzi al TAR, proseguendo successivamente in appello davanti al Consiglio di Stato.

Il TAR dell’Umbria, con la sentenza impugnata, aveva già dichiarato inammissibile il ricorso della Federazione, statuendo una carenza originaria di interesse ad agire. La Federazione ha quindi proposto appello, domandando la riforma della pronuncia di primo grado e la rinnovata valutazione della legittimità della delibera comunale.

Durante il giudizio d’appello, tuttavia, la Federazione Italiana Canottaggio, con memoria del 12 maggio 2025, ha formalmente dichiarato di non avere più interesse alla controversia. Il Consiglio di Stato ha ricordato che, in processi di natura amministrativa, una tale dichiarazione da parte dell’appellante esaurisce il relativo potere dispositivo, precludendo la decisione nel merito da parte del giudice. Conseguentemente, l’unica soluzione giuridica percorribile resta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Con la sentenza pubblicata il 24 luglio 2025, il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello della Federazione Italiana Canottaggio per carenza sopravvenuta di interesse e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, riconoscendo la peculiarità della questione trattata. La delibera del Comune di Terni non subisce, pertanto, alcuna conseguenza giuridica e resta valida; inoltre, la sentenza pone termine al contenzioso senza ulteriori obblighi economici tra le parti coinvolte.