Unione dei Comuni della Trexenta ottiene conferma sull'annullamento dell'autorizzazione pubblicitaria
Pubblicato il: 8/13/2025
Gli avvocati Francesco Fusco e Federico Frignani hanno assistito IPAS S.p.A. L’avvocato Massimiliano Marcialis ha assistito l’Unione dei Comuni della Trexenta. L’avvocato Francesco Mascia ha rappresentato il Comune di Senorbi.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sull’appello proposto da IPAS S.p.A. avverso la sentenza n. 542/2024 del TAR Sardegna, che aveva respinto il ricorso contro l’Unione dei Comuni della Trexenta e il Comune di Senorbi.
Il contenzioso, registrato al n. 6559/2024, riguarda l’annullamento dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari mediante transenne parapedonali nel Comune di Senorbì.
La vicenda trae origine dall’istanza presentata da IPAS S.p.A. il 6 settembre 2023 per il posizionamento di mezzi pubblicitari. L’Unione dei Comuni della Trexenta, tramite il SUAP, aveva indetto una conferenza di servizi che si era conclusa con il rilascio di un’autorizzazione unica. Tuttavia, il Comune di Senorbi aveva espresso parere negativo e successivamente aveva chiesto l’annullamento dell’autorizzazione in autotutela, argomentando la necessità di una procedura di evidenza pubblica e la mancata convocazione degli enti interessati.
Dopo una nuova conferenza di servizi, il SUAP aveva disposto l’annullamento dell’autorizzazione e respinto la richiesta della società di operare in via temporanea. IPAS S.p.A. aveva impugnato il provvedimento di annullamento, sostenendo l’assenza dell’obbligo di gara per l’affidamento degli spazi pubblicitari, la mancanza di un interesse pubblico attuale all’annullamento, la disparità di trattamento rispetto ad altri operatori e l’irragionevolezza del riferimento all’assenza di un piano generale impianti. Era stata anche avanzata domanda risarcitoria.
Il TAR aveva respinto tutte le censure. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’installazione di impianti pubblicitari su spazi pubblici costituisce attività economica soggetta a contingentamento, imponendo l’obbligo di evidenza pubblica in coerenza con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato l’annullamento in autotutela, in ragione dell’auto-evidenza degli interessi pubblici tutelati e del breve lasso temporale intercorso tra rilascio e annullamento del titolo, escludendo vizi di eccesso di potere o difetto di proporzionalità.
Sulla questione della presunta disparità di trattamento, il giudice d’appello ha sottolineato la necessità di elementi fattuali specifici, mancanti nel caso concreto, e che analoghe richieste di altri operatori erano state trattate allo stesso modo.
La pronuncia ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria per assenza del presupposto di illegittimità del provvedimento e per difetto di prova in ordine ai danni lamentati da IPAS S.p.A. L’appello è stato dunque dichiarato infondato e, conseguentemente, la società appellante è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 8.000 euro oltre accessori da ripartirsi fra le controparti.

