Romeo Gestioni e Meranese Servizi ottengono accesso integrale agli atti di gara Federico II
Pubblicato il: 8/13/2025
Gli avvocati Francesco Fimmanò e Federico Dinelli hanno rappresentato Romeo Gestioni S.p.a.; glia avvocati Nicola Creuso, Stefania Lago, Andrea Manzi e Nicola De Zan hanno affiancato Meranese Servizi S.p.a.; l'avvocato Arturo Testa ha assistito l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II; gli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani hanno rappresentato Team Service S.c. a r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha deciso sulla controversia insorta fra Romeo Gestioni S.p.a. e Meranese Servizi S.p.a. contro l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con la partecipazione di Team Service S.c. a r.l., relativa all’accesso agli atti di gara per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione presso il complesso ospedaliero Federico II di Napoli.
Le impugnazioni, iscritte ai numeri di ruolo 4305 e 4431 del 2025, hanno riguardato le sentenze emesse dal TAR Campania (nn. 3951/2025 e 3953/2025), con la richiesta di ottenere piena ostensione della documentazione di gara, oscurata a seguito di istanza dell’aggiudicataria Team Service.
La vicenda trae origine dalla gara bandita il 16 settembre 2024 dall’A.O.U. Federico II, con base d’asta superiore a 23 milioni di euro. All’esito della selezione, Team Service si era aggiudicata il contratto, precedendo di soli 0,05 punti Romeo Gestioni, mentre Meranese Servizi era risultata quarta. Ricevuta la comunicazione di aggiudicazione accompagnata da documentazione largamente oscurata, Romeo Gestioni e Meranese Servizi avevano presentato istanze di accesso per ottenere integralmente gli atti tecnici dell’aggiudicataria e le giustificazioni riguardanti la verifica di anomalia, senza ricevere riscontro pieno.
Il TAR aveva dichiarato i ricorsi delle due società irricevibili per tardività, assumendo che la comunicazione di aggiudicazione implicasse già la manifestazione di volontà della stazione appaltante sull’oscuramento degli atti tecnici dell’aggiudicataria, e aveva giudicato comunque infondate le doglianze per presunta carenza di indispensabilità degli atti rispetto al diritto di difesa.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6620/2025, ha invece ritenuto tempestivi i ricorsi, escludendo la configurabilità di un provvedimento implicito di oscuramento nella semplice comunicazione di aggiudicazione. L’obbligo di ostensione ai primi cinque in graduatoria, sancito dall’art. 36 del d.lgs. 36/2023, impone una comunicazione chiara e motivata delle decisioni su eventuali oscuramenti: nel caso affrontato, tale motivazione era assente e la documentazione trasmessa era stata integralmente oscurata senza una congrua giustificazione. Elemento giuridico risolutivo è stato l’interpretazione sistematica dell’art. 36, secondo cui il regime straordinario di impugnazione rapida decorre solo da una comunicazione effettiva e motivata sugli oscuramenti, mentre nei casi di silenzio o di inottemperanza della stazione appaltante trova applicazione il rito ordinario ex art. 116 c.p.a.. Inoltre, si sottolinea che l’onere di comprovare la strumentalità dell’accesso spetta normalmente al richiedente, ma nella procedura qui esaminata l’interesse di chi figura nei primi cinque posti è presunto dal legislatore stesso, in virtù delle nuove previsioni in materia di trasparenza delle gare pubbliche. Il Consiglio di Stato ha accolto entrambi gli appelli, riformando le sentenze del TAR e imponendo all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di procedere all’ostensione integrale dei documenti richiesti da Romeo Gestioni e Meranese Servizi.
Dal punto di vista economico e giuridico, la decisione consolida il diritto degli operatori utilmente collocati in graduatoria a ricevere piena trasparenza sugli atti di gara, anche in presenza di richieste di oscuramento non adeguatamente motivate, rafforzando la tutela dell’effettivo diritto di difesa e partecipazione. La pronuncia dispone la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio per la particolare complessità della questione.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Nicola De Zan - Calegari, Creuso, Lago Studio Associato
Stefania Lago - Calegari, Creuso, Lago Studio Associato
Francesco Fimmanò - Fimmano' Studio Legale
Marco Laudani - Laudani Marco
Avilio Presutti - Presutti Avilio
Federico Dinelli - Studio Legale Dinelli
Andrea Manzi - Studio Legale Manzi e Associati
Arturo Testa - Testa Arturo Studio Legale

