Natuna ottiene annullamento del ricorso CMF nella gara CDP
Pubblicato il: 8/13/2025
Gli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Maria Grazia Carcione hanno assistito Natuna a r.l.; gli avvocati Stefano Baccolini, Francesco Rizzo, Francesco Gesess, Edward William Watson Cheyne hanno rappresentato Consorzio Stabile CMF; l'avvocato Alberto Berardi ha rappresentato Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sull'appello presentato da Natuna a r.l. riguardante la procedura di gara CIG A01D36773F indetta da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per l’affidamento dei servizi di manutenzione e conduzione impianti edili presso le proprie sedi. Il caso è stato registrato al numero 1219 del 2025.
La sentenza impugnata è quella del TAR Lazio, sez. II, n. 20198/2024, che aveva annullato l’intera gara su istanza del Consorzio Stabile CMF. La vicenda trae origine dall’affidamento di un appalto triennale (con eventuale proroga di altri 24 mesi), del valore complessivo di €12.188.074,17, relativo a servizi di manutenzione presso il patrimonio immobiliare di CDP.
Dopo l’aggiudicazione a favore di Natuna, il Consorzio Stabile CMF, classificatosi quarto, ha impugnato gli atti della gara lamentando la violazione dei criteri ambientali minimi (CAM), previsti da diversi decreti ministeriali, per presunte carenze e generiche formulazioni nella lex di gara, nonché la mancata adozione di elementi conformi ai CAM nei criteri valutativi tecnici.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso di CMF, dichiarando l’illegittimità della lex di gara per mancata corretta declinazione dei CAM nei documenti di gara e annullando l’aggiudicazione oltre che, eventualmente, il contratto stipulato.
Ciò nonostante, Natuna aveva sollevato in appello l’erroneità della decisione, sostenendo, tra l’altro, la tardività del ricorso di CMF, la carenza di interesse ad agire da parte di un concorrente piazzatosi quarto e la non specificità delle censure proposte.
La decisione del Consiglio di Stato si concentra sull’obbligo di immediata impugnazione della lex specialis nei casi in cui vi sia una grave carenza dei dati essenziali per la formulazione dell’offerta, come la totale omissione o genericità dei CAM.
Il Collegio ritiene che le censure proposte dal Consorzio CMF avrebbero dovuto essere rivolte direttamente e tempestivamente contro il bando e non contro l’aggiudicazione. Viene chiarito che, secondo una lettura attenta della giurisprudenza, non sussiste alcun contrasto che giustifichi la rimessione all’Adunanza Plenaria e che l’interesse a ricorrere in tali casi richiede l’adozione di un comportamento diligente, compatibile con i principi di buona fede e affidamento.
La pronuncia accoglie dunque l’appello di Natuna, dichiarando irricevibile il ricorso proposto in primo grado dal Consorzio Stabile CMF e riformando integralmente la sentenza di primo grado. Le spese sono compensate tra le parti, tenendo conto della particolare complessità della questione e della pluralità di orientamenti giurisprudenziali sul tema. Con questa decisione, Natuna recupera la propria posizione nella procedura, mentre viene annullata la declaratoria di inefficacia dell’aggiudicazione e di eventuali contratti stipulati medio tempore.

