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Google Ireland vince sul contributo AGCOM per servizi online


Pubblicato il: 8/14/2025

Gli avvocati Mario Siragusa e Marco Zotta hanno assistito Google Ireland Limited. Gli avvocati Mauro Pisapia e Luigi Pontrelli hanno rappresentato Farfetch UK Limited quale interveniente ad opponendum.

Il contenzioso oggetto della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 6660/2025, ric. nn. 6998/2022, 1749/2025, 1774/2025) ha visto contrapposte l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e Google Ireland Limited. Al procedimento ha preso parte anche Farfetch UK Limited, intervenuta quale terza interessata. La controversia riguarda la legittimità degli obblighi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) e del correlato pagamento del contributo dovuto ad AGCOM da parte di fornitori di servizi di intermediazione e motori di ricerca online non stabiliti in Italia, riferiti agli anni 2020-2023.

La vicenda trae origine da una serie di delibere, diffide, richieste e note emesse da AGCOM tra il 2018 e il 2022 nei confronti di Google Ireland, imponendo alla società l’obbligo di iscrizione al ROC quale concessionaria di pubblicità e fornitore di servizi di intermediazione/motori di ricerca, oltre che la corresponsione di un contributo economico calcolato sui ricavi generati in Italia, ai sensi di norme introdotte dal legislatore nazionale in attuazione dei regolamenti e direttive europee. Google aveva contestato questi provvedimenti avanti al TAR Lazio, invocando l’incompatibilità con il diritto UE, in particolare con la Direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) e il Regolamento UE 2019/1150.

I diversi ricorsi di Google sono stati accolti in primo grado dal TAR Lazio (sentenze n. 10550/2022, n. 21456/2024, n. 21594/2024), che ha annullato i provvedimenti di AGCOM rilevando carenze istruttorie e motivazionali, nonché l’assenza di coordinamento tra la contribuzione richiesta e i costi sostenuti dall’Autorità per l’attività di regolazione. In particolare, con riguardo ai fornitori non stabiliti in Italia, si riteneva leso il principio del paese d’origine sancito dal diritto unionale. AGCOM ha quindi proposto appello dinnanzi al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, nel confermare l’annullamento dei provvedimenti impugnati, ha fondato la propria decisione sull’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 30 maggio 2024, cause riunite C-664/22 e C-666/22), secondo cui il diritto unionale osta a che uno Stato membro imponga (anche attraverso iscrizione a un registro e contributo economico) specifici oneri amministrativi e patrimoniali a fornitori di servizi della società dell’informazione stabiliti in altri Stati membri, ove tali misure eccedano quanto necessario per l’attuazione del Regolamento UE 2019/1150 e della Direttiva 2000/31/CE. È stata attribuita rilevanza alla natura non fiscale della misura, benché sia qualificata come contributo dal diritto interno, essendo finalizzata a sostenere funzioni richieste e regolate dal diritto UE.

Con la sentenza 6660/2025, il Consiglio di Stato ha annullato le delibere AGCOM annesse agli obblighi in questione e ha accertato il diritto di Google Ireland alla ripetizione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo, escludendo la legittimità della richiesta di iscrizione ROC e degli altri obblighi a carico dei fornitori esteri di servizi online e pubblicità digitale. Le medesime considerazioni sono state estese anche al settore dei servizi media, non solo a quello dei motori di ricerca e intermediazione. La sentenza ha riconosciuto la natura erga omnes degli effetti, escludendo quindi qualsiasi ulteriore obbligazione per le società nella posizione di Google, e compensato le spese, data la complessità della materia. In sostanza, la decisione rafforza l’applicazione del principio del paese d’origine e limita gli oneri amministrativi a carico degli operatori digitali stranieri non stabiliti in Italia.