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Azienda USL Toscana Centro mantiene esenzione IMU dopo il trasferimento dell'ospedale


Pubblicato il: 7/29/2025

L’Avv. Silvia Ginanni ha rappresentato l’Azienda USL Toscana Centro. L’Avv. Vittorio Chierroni ha assistito il Comune di Pistoia.

La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con sentenza n. 18949/2025, ha esaminato il ricorso proposto dal Comune di Pistoia contro l’Azienda USL Toscana Centro, relativo a una controversia sull'avviso di accertamento IMU per l’anno 2016 (R.G. n. 15941/2024).

L’oggetto del contendere riguardava la richiesta di pagamento dell’IMU per vari immobili, tra cui il complesso dell’area ospedaliera del Ceppo, in seguito al parziale trasferimento di funzioni ospedaliere verso una nuova sede.

La vicenda nasce dall’avviso di accertamento notificato dal Comune di Pistoia nei confronti dell’Azienda USL Toscana Centro per un presunto parziale versamento IMU relativo al 2016, per un importo di 282.340 euro, oltre sanzioni e interessi.

L’USL aveva sostenuto il diritto all’esenzione per immobili ancora destinati, seppure parzialmente o in modo accessorio, a finalità istituzionali sanitarie, nonostante la cessazione di alcune funzioni ospedaliere dall’area del Ceppo a partire dal 2013 con la messa in funzione del nuovo ospedale San Jacopo.

Le pronunce di merito avevano seguito un iter articolato. In primo grado, la Corte tributaria aveva parzialmente accolto il ricorso della USL in relazione a parte degli immobili; la sentenza di appello (Corte di giustizia tributaria Toscana n. 611/02/2024) riformava in parte tale decisione, giudicando legittimo l’accertamento del Comune per tutti gli immobili eccetto il complesso del Ceppo.

Entrambe le parti sono approdate in Cassazione con ricorso principale (Comune) e incidentale (USL), chiedendo una revisione completa delle rispettive posizioni. Gli elementi giuridici decisivi per la definizione della controversia sono stati: la permanenza della destinazione istituzionale (sanitaria, amministrativa o strumentale) degli immobili ai fini dell’esenzione IMU; la legittimità dell’esenzione anche per immobili parzialmente non utilizzati ma ancora strumentali alla funzione pubblica; la distinzione tra la cessazione temporanea e irreversibile della destinazione istituzionale; l’irrilevanza dei dati TARES ai fini IMU per la definizione dell’utilizzo degli immobili.

Per il vecchio Ospedale del Ceppo, la Corte ha accertato che, pur dopo il trasferimento delle funzioni principali, erano proseguite attività accessorie o strumentali alla funzione sanitaria, tali da giustificare l’esenzione dal tributo. Diversamente, per altri immobili (tra cui il fabbricato “Piloto”, l’immobile di via Goldoni e il Villone Puccini), la Cassazione ha ritenuto non sufficientemente provata o definitivamente cessata la destinazione istituzionale, confermando l’assoggettamento ad IMU.

La Corte di Cassazione ha dunque respinto sia il ricorso principale del Comune, sia quello incidentale della USL, confermando la compensazione delle spese processuali tra le parti.

In concreto, permangono l’esenzione IMU limitatamente agli immobili per cui è stata accertata la residuale o strumentale destinazione istituzionale. Sotto il profilo economico e giuridico, resta ferma la richiesta del Comune per gli immobili esclusi dall’esenzione, mentre per gli altri l’ente sanitario manterrà il beneficio tributario.