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SIGE Spa ottiene conferma sul principio di competenza contabile in Cassazione


Pubblicato il: 7/30/2025

L’avvocato Vincenzo Taranto e l’avvocato Giuseppina Pistone hanno rappresentato SIGE S.p.A.

Con quattro sentenze pubblicate l’11 luglio 2025 (n. 19085, 19086, 19087 e 19088), la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha rigettato tre ricorsi e accolto parzialmente uno, tutti proposti dall’Agenzia delle Entrate contro la Società Industriale Grafica Editoriale – SIGE S.p.A., confermando in larga parte le decisioni favorevoli alla contribuente emesse dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Distaccata di Catania.

Le controversie riguardavano avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2007, 2009 e 2010, con contestazioni relative all’omessa contabilizzazione di contributi ministeriali e, per gli anni 2009 e 2010, alla detrazione IVA su spese di pubblicità, promozione e assistenza tecnica. In tutti i casi, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione del principio contabile di competenza, sostenendo che i contributi ministeriali avrebbero dovuto essere iscritti nell’anno in cui erano stati assegnati, e non in quello successivo.

La Corte ha rigettato tali doglianze, ribadendo un principio consolidato: i contributi in conto esercizio, erogati in base a specifiche disposizioni normative, devono essere imputati all’esercizio in cui sorge con certezza il diritto alla loro percezione. Tale certezza si realizza con la notificazione del provvedimento concessivo, la pubblicazione o l’avveramento della condizione, e non con la mera richiesta o stanziamento. In ciascuna delle sentenze, la Corte ha confermato che i provvedimenti di liquidazione dei contributi erano intervenuti successivamente all’approvazione dei bilanci degli anni contestati, giustificando la contabilizzazione nell’esercizio seguente.

In merito alla detrazione IVA, la sentenza n. 19086 ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo all’inerenza delle spese, ritenendo che la valutazione del giudice di merito fosse insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre respinto la censura sul presunto giudicato interno, chiarendo che il riferimento ad una sentenza precedente era un semplice obiter dictum, privo di efficacia vincolante.

Diverso l’esito della sentenza n. 19088, relativa all’anno d’imposta 2009, in cui la Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, relativo alla violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. La Cassazione ha ritenuto che l’Amministrazione avesse assolto l’onere di impugnazione specifica, anche mediante la riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovi accertamenti in fatto.

Le spese di giudizio sono state regolate secondo il principio di soccombenza, con condanne dell’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della SIGE S.p.A. di importi variabili tra 13.000 e 16.000 euro per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, IVA e CPA.