Amico Svapo ottiene accoglimento sul calcolo IVA delle accise sui liquidi da inalazione
Pubblicato il: 7/31/2025
L’avvocato Valerio Di Stasio ha assistito Amico Svapo S.r.l. nel contenzioso avverso l’Agenzia delle Entrate.
La vicenda trae origine dal ricorso n. 24097/2023 R.G., proposto da Amico Svapo S.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 2685/2023. L’oggetto del contenzioso riguarda un avviso di accertamento per IVA relativa al 2015, con sanzioni, emesso sulla base dell’inclusione nella base imponibile di un maggiore importo per imposta di consumo sui liquidi da inalazione, computata dall’Agenzia delle Entrate sull’intero liquido e non sulla sola percentuale di nicotina, come invece operato dalla società.
Amico Svapo aveva calcolato l’imposta di consumo limitatamente alla sola nicotina presente nei liquidi per sigarette elettroniche. L’Agenzia delle Entrate, invece, contestava che la base imponibile per l’IVA dovesse ricomprendere l’intera imposta di consumo, anche se questa non era stata fatturata ai clienti a titolo di corrispettivo. A seguito di accertamenti dell’Agenzia delle Dogane e successiva definizione agevolata versando il 5% degli importi dovuti, la contribuente si è opposta all’applicazione dell’IVA sulla quota parte di imposta di consumo non mai addebitata né incassata.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso di Amico Svapo, così come la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, che aveva ritenuto irrilevante la questione della mancata rivalsa. Negli atti, si evidenziava come la società non avesse incassato le somme contestate, ma la Corte d’Appello aveva comunque confermato la pretesa erariale affermando che il versamento del tributo era dovuto anche senza incasso.
Giunta in Cassazione, la controversia si è incentrata, tra gli aspetti principali, sulla determinazione della base imponibile IVA: se questa debba comprendere anche le imposte di consumo non addebitate e non incassate dal cedente, richiamando le norme interne e la prassi unionale, le quali richiedono la sussistenza di un effettivo legame tra la tassazione e il corrispettivo percepito. Determinante è stato il settimo motivo di ricorso di Amico Svapo, che ha posto in rilievo come la normativa e la giurisprudenza europee escludano l’inclusione nella base IVA di imposte che non costituiscono parte reale del corrispettivo contrattuale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19243/2025, ha accolto proprio questo settimo motivo, affermando che le accise o imposte di consumo possono entrare nella base imponibile IVA solo quando effettivamente traslate e riscosse dal fornitore nei confronti dei clienti. Applicando il dettato dell’Unione Europea, i giudici hanno chiarito che la base imponibile IVA deve riflettere il corrispettivo effettivamente percepito e non quanto astrattamente dovuto in forza di tributi non riversati sugli acquirenti.
La pronuncia comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania per una nuova valutazione alla luce di tali principi. Economicamente, la decisione incide sul quantum dell’imposizione IVA a carico della società per l’anno oggetto di accertamento, escludendo dalla base imponibile le somme non incassate a titolo di imposta di consumo, oltre a rimettere alla nuova decisione la questione delle spese di legittimità.

