Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sul pro rata IVA e beni ammortizzabili
Pubblicato il: 8/1/2025
Gli avvocati Guglielmo Maisto, Marco Cerrato e Michele Toccaceli hanno assistito Reale Immobili s.p.a.
La controversia, contraddistinta dal numero di ruolo 6882/2024, vedeva contrapposte l’Agenzia delle Entrate e Reale Immobili s.p.a. oggetto di distinti avvisi di accertamento riguardanti il recupero dell’IVA indetraibile per gli anni dal 2014 al 2017.
La questione verteva sul ricalcolo del pro rata di detraibilità IVA, specificamente sull’inclusione o meno delle operazioni di cessione di immobili a destinazione abitativa come beni ammortizzabili ai fini di tale calcolo.
La vicenda trae origine dal ricorso introdotto da Reale Immobili s.p.a. contro gli avvisi dell'Ufficio per la presunta indebità detrazione dell’IVA. L’Agenzia aveva contestato la corretta applicazione delle norme sull’IVA, sostenendo che le vendite di immobili abitativi non dovessero essere considerate tra i beni ammortizzabili esclusi dal calcolo del pro rata, ma come beni merce attinenti all’attività usuale della società, quale operatore immobiliare.
La CTP di Torino aveva accolto i ricorsi della società, mentre la CTR del Piemonte, con sentenza n. 560/03/2023, aveva confermato la posizione della contribuente, affermando la valenza dei criteri civilistici e contabili nella definizione di beni ammortizzabili, includendo anche gli immobili a uso abitativo.
La vicenda ha visto dunque pronunce favorevoli alla società contribuente nei primi due gradi di giudizio, fondate sulla lettura secondo cui per "beni ammortizzabili" rileverebbero non solo quelli fiscalmente deducibili nelle quote di ammortamento, ma anche quelli civilisticamente e contabilmente ammortizzabili.
In questa prospettiva, anche le cessioni degli immobili abitativi sarebbero escluse dal calcolo del pro rata IVA. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando questa interpretazione. La Suprema Corte si è focalizzata sull’interpretazione della nozione di "beni ammortizzabili" rilevante ai fini IVA.
Esaminando la normativa nazionale (artt. 19 e 19-bis del d.P.R. n. 633/1972) e la direttiva europea 2006/112/CE, la Corte ha sottolineato che l’esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili dal pro rata trova giustificazione nella normativa unionale, che fa riferimento a una nozione economica di "beni d’investimento". Tuttavia, secondo la Cassazione, questa nozione non può essere ampliata includendo semplicemente ogni bene ammortizzabile in base a criteri civilistici o contabili, in assenza della possibilità di deduzione fiscale delle quote di ammortamento. Gli immobili abitativi venduti da società attive nel settore immobiliare, rientrando di regola tra i beni merce, non configurano beni di investimento ai fini del pro rata IVA.
La decisione ha riconosciuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR del Piemonte avesse errato ad ampliare la nozione di beni ammortizzabili in modo non conforme sia ai principi nazionali sia a quelli europei. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda e per la regolazione delle spese di giudizio. In attesa della nuova decisione di merito da parte del giudice del rinvio, la sentenza della CTR resta priva di effetti, mentre viene riaffermato l’orientamento restrittivo sull’esclusione delle cessioni di immobili abitativi dal calcolo del pro rata IVA per soggetti il cui oggetto sociale comprenda la mera compravendita di tali beni.

