Utilità ottiene la cassazione sulla decorrenza della decadenza per crediti da accise
Pubblicato il: 8/2/2025
Gli avvocati Patrizia Tovazzi e Stefano Di Meo hanno assistito Utilità S.p.A.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19503/2025, ha accolto il ricorso presentato da Utilità S.p.A. contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il caso trae origine dall’avviso di pagamento notificato alla società per il pagamento di accise, addizionali, interessi e sanzioni relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008. Oggetto del contendere era la decadenza biennale per la richiesta di rimborso dei crediti di imposta ai sensi dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. 504/1995 (Testo unico delle accise, TUA).
Utilità S.p.A. aveva impugnato l’avviso sostenendo che il termine biennale di decadenza dovesse decorrere non dalla scadenza prevista per la presentazione di ogni dichiarazione annuale, come sostenuto dall’Amministrazione doganale, ma dall’ultima presentazione della dichiarazione relativa all’interruzione del rapporto di imposta, in applicazione anche dei meccanismi previsti dagli articoli 26 e 56 TUA.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso della società. L’Amministrazione ha poi proposto appello, ottenendo dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria (sent. n. 184/03/2018) l’accoglimento della propria impugnazione per quanto riguarda i tributi, con esclusione delle sanzioni. Utilità S.p.A. ha quindi ricorso in Cassazione.
La pronuncia della Suprema Corte ribalta l’impostazione del giudice regionale, aderendo all’orientamento che individua il termine iniziale del biennio decadenziale ai fini della richiesta di rimborso dei crediti da accise non dal pagamento o dalla specifica annualità, ma dal momento in cui il rapporto tributario si chiude, vale a dire dalla presentazione dell’ultima dichiarazione che permette di cristallizzare il saldo creditorio residuo. La Corte evidenzia che il credito di accisa ha natura "revolving", rinnovandosi di anno in anno attraverso il riporto nelle dichiarazioni annuali successive, e solo chiuso definitivamente il rapporto scatta la decadenza biennale prevista dall’art. 14 TUA.
La Corte di Cassazione, valorizzando la coerenza della disciplina nazionale con i principi di effettività ed equivalenza sia interni che comunitari, estende questa interpretazione non solo alle accise sull’energia elettrica ma anche ad altre imposte analoghe, cassando l’orientamento restrittivo fondato sulla data del pagamento. Importanti i richiami alla giurisprudenza interna e della Corte di Giustizia europea sulla tutela del diritto al rimborso anche in presenza di una disciplina decadenza che rischierebbe di comprimere il diritto prima di poterlo esercitare.
In via definitiva, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso di Utilità S.p.A., dichiarando assorbito il secondo e cassando la sentenza della CTR Umbria, decidendo direttamente nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. Le spese di tutti i gradi del giudizio sono state compensate in ragione della disomogeneità delle precedenti interpretazioni giurisprudenziali. Conseguenza economica della pronuncia è il riconoscimento in capo a Utilità S.p.A. del diritto al rimborso dei crediti ex art. 14 TUA, computato dalla chiusura del rapporto d’imposta e non dalle singole annualità, con effetti anche sulle future controversie in tema di termini decadenziali per accise.

