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L’Agenzia delle Entrate ottiene la cassazione della sentenza nel caso Europe Energy sulle operazioni “circolari” di energia


Pubblicato il: 8/5/2025

Lo Studio Tributario DeIure con Nicola Caso, Benedetto Colucci e Andrea Zoccali ha assistito e rappresentato Europe Energy S.p.A.

La vicenda è oggetto della sentenza n. 19812/2025, pubblicata il 17 luglio 2025 dalla Corte di Cassazione (Sezione V), che si è pronunciata sul ricorso iscritto al n. 4773/2021 R.G., proposto dall’Agenzia delle Entrate contro Europe Energy S.p.A. L’attrice erariale ha domandato la cassazione della decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sezione distaccata di Brescia, sentenza n. 1527/2020), concernente il recupero a tassazione di IVA ritenuta indebitamente detratta per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti nel settore del mercato telematico dell’energia elettrica.

La controversia trae origine dall’attività ispettiva svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti della capogruppo Green Network S.p.A., da cui erano emersi presunti meccanismi “circolari” di compravendita di energia elettrica tra società del medesimo gruppo, quali la stessa Europe Energy. L’Ufficio contestava che tali operazioni, concluse senza effettivo trasferimento fisico dell’energia e saldi finanziari sistematicamente pari a zero, sarebbero state poste in essere con finalità elusiva, al solo scopo di gonfiare artificiosamente il fatturato delle società coinvolte, in particolare per acquisire credito sul mercato finanziario. Venivano inoltre evidenziate anomalie in merito alla struttura operativa di Europe Energy, della quale si osservava la totale assenza di risorse e asset gestionali, oltre che la mancata registrazione delle suddette operazioni presso la Borsa elettrica gestita dal GSE.

A seguito di impugnazione, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano aveva accolto l’opposizione di Europe Energy, mentre la CTR Lombardia aveva successivamente respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, facendo leva su un consolidamento giurisprudenziale che tendeva a riconoscere la natura effettiva delle operazioni contestate e sul rilievo del provvedimento penale di archiviazione nei confronti degli amministratori della capogruppo.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, centrando la critica principale sulla carenza motivazionale della decisione di secondo grado e la mancata valutazione analitica dei numerosi elementi indiziari offerti dall’Ufficio a sostegno dell’inesistenza oggettiva delle operazioni, in violazione dell’onere della prova e delle regole in materia di presunzioni.

La Corte di Cassazione, dopo un puntuale esame dei motivi di ricorso, ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo. Il Collegio ha precisato che sia il provvedimento penale di archiviazione sia la “communis opinio” giurisprudenziale richiamata dalla CTR non costituiscono giudicato, né precludono una diversa valutazione degli specifici elementi forniti dall’amministrazione finanziaria. La Cassazione ha stigmatizzato il fatto che la CTR abbia omesso una valutazione autonoma e approfondita del materiale probatorio e indiziario, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionale e unionale in materia di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti.

La decisione della Suprema Corte si è conclusa con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in nuova composizione, per un nuovo esame della controversia e la regolazione delle spese di legittimità. Viene pertanto riaperta la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di sostenere la pretesa tributaria a seguito di una futura e più approfondita istruttoria sul merito delle operazioni oggetto di contestazione.